Ordinanza n. 254/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 247legge 685/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Elabsi Slim Ben Mabrouk, iscritta al
n. 50 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, a seguito di richiesta di citazione a giudizio, il
Presidente del Tribunale di Roma emetteva nei confronti di Elabsi
Slim Ben Mabrouk ed altre sei persone decreto di citazione a giudizio
per violazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
che, prima dell'apertura del dibattimento, tutti gli imputati
formulavano richiesta di giudizio abbreviato, a norma dell'art. 247
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), richiesta cui il pubblico
ministero aderiva solo parzialmente, con il prestare il proprio
consenso "in relazione ad alcuni soltanto degli imputati, ritenendo
che per altri occorresse procedere ad istruzione dibattimentale";
che la difesa eccepiva l'illegittimità, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, dell'art. 247 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271), " in quanto non consente al giudice di sindacare il
dissenso del pubblico ministero";
che il Tribunale si esprimeva negativamente sia quanto
all'abbreviazione del rito sia quanto all'eccezione di legittimità
costituzionale: con riguardo alla prima, occorrendo procedere ad atti
di istruzione dibattimentale; con riguardo alla seconda, non essendo
"la questione di legittimità allo stato rilevante, in quanto nessuna
lesione di norme costituzionali poteva discendere dal mero
svolgimento del processo nelle forme più garantite del
dibattimento";
che, all'esito del dibattimento, il Tribunale di Roma, con
sentenza del 7 dicembre 1989, assolveva tutti gli imputati per
insussistenza del fatto, con la sola eccezione di Elabsi Slim Ben
Mabrouk, nei cui confronti, disposta la separazione, ordinava la
sospensione del processo per sollevare contestualmente questione di
legittimità costituzionale "dell'art. 247 D.L. 271/89", nella parte
in cui "non consente di applicare nella specie la diminuente prevista
dall'art. 442 c.p.p.";
che il giudice a quo lamenta violazione del principio di
eguaglianza per la disparità di trattamento ravvisabile nel regime
transitorio fra l'imputato tratto a giudizio ordinario e l'imputato
tratto a giudizio direttissimo: infatti, se fosse stato utilizzato il
secondo tipo di giudizio, la richiesta dell'imputato ed il consenso
del pubblico ministero ne avrebbero determinato "ai sensi dell'art.
452 comma secondo, c.p.p. l'automatica trasformazione in giudizio
abbreviato";
che viene anche denunciata violazione dell'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, non potendo sulla "situazione sopra
descritta influire in alcun modo l'attività difensiva
dell'imputato", e dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il
quale esige "che la sanzione sia ancorata ad un "fatto", cioè ad una
condotta materiale dell'imputato, non già al tipo di attività
processuale con cui tale condotta viene accertata";
Considerato che la questione risulta sollevata dopo la chiusura
del dibattimento, previa separazione del procedimento a carico di un
imputato nei cui confronti, peraltro, il pubblico ministero aveva
espresso il proprio consenso alla richiesta di giudizio abbreviato;
che la questione stessa appare proposta tardivamente,
presupponendo l'art. 247, primo e secondo comma, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988 che la pronuncia dell'ordinanza con la quale viene
disposta l'abbreviazione del rito abbia luogo prima del compimento
delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado;
e che il giudice a quo, per realizzare il petitum da lui
effettivamente perseguito, avrebbe dovuto sollevare la questione
entro il termine indicato dall'art. 247 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
che, conseguentemente, non potendo l'eventuale dichiarazione
d'illegittimità costituzionale della norma denunciata produrre
effetti nel giudizio a quo, la questione, così come proposta, deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del
1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 7 dicembre
1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte