Ordinanza n. 254/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 1509/1927
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 1legge 561/1993
citata
- art. 110Codice penale
- art. 388Codice penale
- art. 10legge 561/1993
- art. 10legge 436/1927
- art. 161Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5
luglio 1928, n. 1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito
agrario nel regno), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1994
dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, nel
procedimento penale a carico di Guarino Antonio ed altro, iscritta al
n. 133 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento a carico di Guarino
Antonio e Guarino Giuseppe, imputati, alla data del 13 dicembre 1991,
del reato di cui agli articoli 110 e 388 del codice penale, in
relazione all'art. 10 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509
(Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno),
convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, per avere distrutto i
macchinari sottoposti al privilegio speciale in favore del Banco di
Napoli (che aveva loro concesso un credito agrario per l'acquisto di
materiale utile all'agricoltura), il difensore di uno degli imputati
ha eccepito, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
l'incostituzionalità del predetto art. 10 in riferimento all'art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1993, n. 561
(Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi);
che, ad avviso del difensore, la legge n. 561 del 1993 avrebbe
determinato una ingiustificata disparità di trattamento, stabilendo
la depenalizzazione del reato previsto in materia di privilegio
automobilistico (art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510) e non, invece,
nella materia de qua (sui privilegi collegati ai crediti agrari);
che il Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina,
ha convenuto sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza
dell'eccepita questione di costituzionalità della disposizione
incriminatrice;
che il reato, ora depenalizzato, posto a protezione dello
speciale privilegio automobilistico e quello a presidio dell'analogo
principio agrario, sarebbero entrambi ispirati da una comune ragione
volta a garantire due speciali forme di credito;
che la mancata depenalizzazione del reato per il quale si
procede sarebbe da ascrivere a una mera dimenticanza ovvero a una
scelta abnorme e irrazionale del legislatore, tale da violare il
precetto costituzionale contenuto nell'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per la non
fondatezza;
che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione proposta sarebbe
irrilevante, atteso che il decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a far
data dal 1 gennaio 1994, avrebbe previsto, all'articolo 161,
l'abrogazione espressa dell'intero regio decreto-legge n. 1509 del
1927 (convertito nella legge n. 1760 del 1928);
che, di conseguenza, sarebbe venuto meno anche l'art. 10 oggetto
della questione di costituzionalità (mentre la tutela privilegiata
del credito agrario sarebbe ora consegnata alla sola materia
civilistica, contenuta negli artt. 44-46 del citato testo unico);
Considerato che l'art. 10 del regio decreto-legge n. 1509 del 1927
è stato espressamente abrogato dall'art. 161 del decreto legislativo
n. 385 del 1993, sì che non è più in essere la disposizione
denunciata;
che, pertanto, difettando uno dei due termini oggettivi della
questione (la disposizione denunciata), questa deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 29
luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti per l'ordinamento del Credito
agrario nel regno), convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di
Lecce - sezione distaccata di Campi Salentina, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte