Ordinanza n. 254/1996
Altra decisione · depositata il 16/07/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
citata
- art. 2d.lgs. 266/1992
- art. 4d.lgs. 266/1992
- art. 5d.lgs. 266/1992
- art. 3legge 61/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale delle seguenti leggi:
a) leggi della provincia autonoma di Trento n. 12 del 1971; nn.
16, 17, 18 e 59 del 1973; n. 29 del 1974; n. 30 del 1977; nn. 32, 47
e 56 del 1978; n. 29 del 1982; n. 37 del 1983; n. 7 del 1985; nn. 4,
12 e 14 del 1986; nn. 8 e 23 del 1987; n. 28 del 1988; n. 32 del
1990; nn. 6, 7 e 16 del 1991; n. 13 del 1992; nn. 10, 21 e 22 del
1993;
b) leggi della provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1970; n.
13 del 1972; nn. 12, 27, 61 e 63 del 1973; n. 33 del 1977; n. 66 del
1978; n. 22 del 1980; nn. 1 e 7 del 1981; n. 2 del 1984; n. 21 del
1986; n. 10 del 1990; n. 18 del 1991; nn. 1, 18, 27 e 30 del 1992;
nn. 4 e 13 del 1993, promossi, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, con ricorsi del Presidente del
Consiglio dei ministri notificati il 24 ottobre 1994, depositati in
cancelleria il 2 novembre 1994 ed iscritti ai nn. 73 e 74 del
registro ricorsi 1994;
Visti gli atti di costituzione delle province autonome di Trento e
di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta, per il ricorrente, e
l'avv. Gualtiero Rueca per la provincia autonoma di Trento.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto, con
due ricorsi di analogo contenuto, che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266, e degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige, delle seguenti leggi in materia
ambientale della provincia autonoma di Trento: 6 settembre 1971, n.
12; 25 luglio 1973, n. 16; 25 luglio 1973, n. 17; 26 luglio 1973, n.
18; 29 novembre 1973, n. 59; 21 ottobre 1974, n. 29; 31 ottobre
1977, n. 30; 28 agosto 1978, n. 32; 18 novembre 1978, n. 47; 9
dicembre 1978, n. 56; 20 dicembre 1982, n. 29; 31 ottobre 1983, n.
37; 24 giugno 1985, n. 7; 27 febbraio 1986, n. 4; 28 aprile 1986, n.
12; 23 giugno 1986, n.14; 18 maggio 1987, n. 8; 3 settembre 1987, n.
23; 29 agosto 1988, n. 28; 27 novembre 1990, n. 32; 18 marzo 1991, n.
6; 8 aprile 1991, n. 7; 6 agosto 1991, n. 16; 16 marzo 1992, n. 13; 1
aprile 1993, n. 10; 27 agosto 1993, n. 21; 30 agosto 1993, n. 22; e
delle seguenti leggi della provincia autonoma di Bolzano: 25 luglio
1970, n. 16; 28 giugno 1972, n. 13; 4 giugno 1973, n. 12; 13 agosto
1973, n. 27; 6 settembre 1973, n. 61; 6 settembre 1973, n. 63; 12
agosto 1977, n. 33; 20 novembre 1978, n. 66; 20 giugno 1980, n. 22; 2
gennaio 1981, n. 1; 12 marzo 1981, n. 7; 20 gennaio 1984, n. 2; 29
luglio 1986, n. 21; 8 maggio 1990, n. 10; 19 giugno 1991, n. 18; 13
gennaio 1992, n. 1; 16 giugno 1992, n. 18; 7 luglio 1992, n. 27; 29
luglio 1992, n. 30; 19 febbraio 1993, n. 4; 2 luglio 1993, n. 13;
che il Presidente del Consiglio dei ministri censura, nei due
ricorsi, il mancato adeguamento della legislazione provinciale ai
principi posti dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio
1994, n. 61, con particolare riguardo all'istituzione delle agenzie
provinciali secondo lo schema organizzativo e funzionale risultante
dall'art. 3 e dalle altre connesse disposizioni della legge n. 61 del
1994, di conversione del decreto-legge n. 496 del 1993 ora
menzionato;
che si sono costituite in giudizio le province autonome di Trento
e Bolzano eccependo l'inammissibilità del ricorso, che nel merito
sarebbe comunque infondato;
che successivamente alla presentazione dei ricorsi, la provincia
di Trento ha approvato la legge 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione
dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente);
che la provincia autonoma di Bolzano, a sua volta, ha approvato
la legge 19 dicembre 1995, n. 26 (Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente);
che l'Avvocatura dello Stato, in nome del Presidente del
Consiglio dei ministri, ha presentato atto di rinuncia ai due
ricorsi, rilevando che le province autonome hanno adottato le leggi
di adeguamento in materia ambientale ed è dunque venuto meno
l'interesse a ottenere una pronuncia della Corte;
che i difensori della due province autonome hanno dichiarato di
accettare detta rinuncia, sulla base di quanto deliberato,
rispettivamente, dalla giunta provinciale di Bolzano il 15 aprile
1996, e dalla giunta provinciale di Trento il 7 maggio 1996;
Considerato che i due giudizi devono essere riuniti per identità
di materia, e che deve dichiararsi per entrambi l'estinzione del
processo per rinuncia;
Visto l'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte