Ordinanza n. 254/1998
Altra decisione · depositata il 09/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
citata
- art. 595Codice penale
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato proposto, con ricorso depositato il 9 febbraio
1998 ed iscritto al n. 88 del registro ammissibilità conflitti, dal
tribunale di Roma, 10 sezione penale, nei confronti della Camera dei
deputati, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati
del 22 ottobre 1997, con la quale è stata dichiarata
l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Tiziana
Parenti nei confronti del dott. Paolo Ielo.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, promosso nei
confronti di Tiziana Parenti, parlamentare, con l'imputazione del
reato di diffamazione recata col mezzo della stampa (art. 595 cod.
pen., in relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47), il tribunale
di Roma, 10 sezione penale, ha proposto, con ordinanza del 23 gennaio
1998, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in
ordine alla deliberazione, adottata il 22 ottobre 1997, con la quale
la Camera dei deputati, su proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è
in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma
dell'art. 68 della Costituzione;
che il tribunale ricorrente sostiene che la Camera dei deputati
avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere, valutando
arbitrariamente il presupposto del collegamento delle opinioni
espresse con la funzione parlamentare, e chiede che la Corte dichiari
che non spetta alla Camera dei deputati la valutazione della condotta
attribuita all'onorevole Parenti, in quanto estranea alla previsione
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e di conseguenza
annulli la relativa deliberazione adottata dalla Camera nella seduta
del 22 ottobre 1997 (Resoconto stenografico, Esame doc. IV-ter, n.
44/A, pag. 32).
Considerato che la Corte, in questa fase, è chiamata a deliberare
senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista
la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87), sussistendo i requisiti soggettivi ed oggettivi di un
conflitto tra poteri dello Stato, restando impregiudicata ogni
definitiva decisione anche sull'ammissibilità;
che il tribunale di Roma, in relazione al giudizio del quale è
investito, è legittimato a sollevare il conflitto, quale organo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso
esercitate, svolte in posizione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita (sentenze n. 231 del 1975 e n. 379 del
1996; ordinanze n. 251 e n. 325 del 1997 e n. 177 del 1998);
che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere
parte del presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta
(sentenza n. 265 del 1997; ordinanze n. 37 e n. 177 del 1998);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il
Tribunale di Roma denuncia la menomazione della propria sfera di
attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un
esercizio, che si asserisce illegittimo, da parte della Camera dei
deputati del potere di dichiarare l'insindacabilità - prevista
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione - delle opinioni
espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni
(sentenza n. 1150 del 1988; ordinanze n. 132, n. 325 e n. 469 del
1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Roma, 10 sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con
il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Roma, 10 sezione penale,
ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte