Ordinanza n. 254/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 488/1992
usata come parametro
citata
- art. 18d.l. 244/1995
- art. 1d.lgs. 96/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi
Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), promosso con
ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dalla Commissione tributaria
provinciale di Lecce sui ricorsi riuniti proposti dal Consorzio
speciale per la bonifica di Arneo contro l'Ufficio del Registro di
Maglie, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di costituzione del Consorzio speciale per la
bonifica di Arneo nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Lecce, VIII
sezione, ha sollevato, con ordinanza del 26 novembre 1998, questione
di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della
legge 19 dicembre 1992, n. 488), in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;
che l'ordinanza di rimessione premette che il d.P.R. 6 marzo
1978, n. 218 e la legge 1 marzo 1986, n. 64 stabilivano, per i
territori del Mezzogiorno, "varie agevolazioni fiscali" e che la
legge 19 dicembre 1992, n. 488 "ha soppresso" gli articoli da 1 ad 8
e da 16 a 18 della legge n. 64 del 1986, attribuendo altresì delega
al Governo per l'emanazione di norme dirette a realizzare il
"graduale passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario
nel Mezzogiorno";
che, secondo il rimettente, il d.lgs. n. 96 del 1993, il
quale ha disposto "la cessazione dell'intervento straordinario alla
data del 15 aprile 1993" è stato emanato successivamente
all'indizione del referendum popolare per l'abrogazione degli
articoli "da 1 a 18" della legge n. 64 del 1986 e dell'art. 4 della
legge n. 488 del 1992 nella parte in cui, nonostante l'abrogazione di
alcune norme della legge n. 64 del 1986, "lasciava in vigore i
provvedimenti di spesa e le agevolazioni fiscali" e che l'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione
ha dichiarato che, a seguito della emanazione del d.lgs. n. 96 del
1993, non dovesse più svolgersi il succitato referendum;
che, ad avviso del giudice a quo la delega in virtù della
quale è stato emanato il d.lgs. n. 96 del 1993 non riguardava la
"materia fiscale" sicché quest'ultimo decreto legislativo si
porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in "quanto
non poteva innovare in materia fiscale";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata, in quanto l'art. 18 del d.l. 23 giugno
1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, ha
espressamente stabilito che "la disposizione recata dall'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 deve intendersi
nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria";
che il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo,
ricorrente nel giudizio principale, si è costituito nel giudizio
chiedendo l'accoglimento della questione, richiamando a conforto
della sua tesi le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato, III
sezione, con il parere 23 novembre 1993, n. 1197.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene la
puntuale descrizione degli elementi della fattispecie oggetto del
giudizio principale e difetta del tutto di motivazione in ordine alla
rilevanza della questione, non essendo state esplicitate neppure
sommariamente le ragioni che diano conto dell'avvenuta verifica di
siffatto profilo preliminare;
che, inoltre, risulta carente anche il profilo della non
manifesta infondatezza, per il quale si è fatto richiamo anche di
atti estranei all'ordinanza, in contrasto con il consolidato
principio secondo il quale essa deve essere autosufficiente ai fini
dell'individuazione degli argomenti a sostegno della denuncia di
illegittimità costituzionale delle norme impugnate (tra le più
recenti, ordinanza n. 173 del 2000);
che siffatte carenze, secondo la costante giurisprudenza
costituzionale, non permettono alla Corte le valutazioni di
competenza anche in ordine alla rilevanza della questione così come
prospettata dal rimettente (ex plurimis ordinanza n. 8 del 2000),
tanto più quando, come nel caso in esame, le censure investono un
intero testo legislativo;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della
legge 19 dicembre 1992, n. 488) sollevata, in riferimento all'art. 76
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Lecce, VIII sezione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte