Ordinanza n. 255/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 319/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1979 dal
Pretore di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di
Perello Giovanni iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che - nel corso del procedimento penale a carico di
Perello Giovanni, imputato del reato di cui all'articolo 22 legge 10
maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) per avere effettuato scarichi di acque contenenti
rame in quantità superiore a quella specificata nel provvedimento di
autorizzazione 26 settembre 1978 del Presidente della Giunta
provinciale di Torino - il Pretore di Rivarolo Canavese, con ordinanza
20 giugno 1979, ha proposto, di ufficio, la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 22 in riferimento agli artt. 3 e 32
della Costituzione;
rilevato che, secondo il giudice a quo, il suddetto art. 22 legge
n. 319 del 1976 sarebbe in contrasto con i menzionati artt. 3 e 32
della Costituzione in quanto sottoporrebbe a trattamento diverso due
condotte identiche perché prevede la sanzione dell'arresto fino a due
anni o dell'ammenda fino a lire 10 milioni per chi effettua scarichi di
acque senza osservare i limiti di accettabilità prescritti con il
provvedimento di autorizzazione, mentre non sarebbe perseguibile colui
il quale effettua scarichi di acque senza osservare le caratteristiche
qualitative e quantitative indicate nella domanda di autorizzazione, da
intendersi concessa, a norma dell'art. 15, comma secondo, menzionata
legge n. 319 del 1976, se non è rifiutata entro i sei mesi dalla data
di presentazione della domanda stessa;
ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è priva
di rilevanza ai fini della definizione del procedimento penale pendente
davanti al Pretore di Rivarolo Canavese poiché in esso deve giudicarsi
solo sul fatto, sopra specificato, ascritto al Perello e, quindi, non
può esplicare alcuna influenza la circostanza che condotte
equiparabili a quella oggetto del giudizio ma estranee al giudizio
stesso sarebbero esenti da pena.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 10 maggio 1976, n. 319
(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal
Pretore di Rivarolo Canavese, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte