Ordinanza n. 255/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 505Codice di procedura penale
- art. 3legge 397/1984
- art. 5legge 397/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 244 e 245
cod. proc. pen. promosso con l'ordinanza emessa il 20 novembre 1984 dal
Pretore di Torre Annunziata nel procedimento penale a carico di Oliva
Domenico ed altra, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis
dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'1 ottobre 1985 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Torre Annunziata dubita della legittimità costituzionale degli artt.
244 e 245 c.p.p., tuttora regolanti la procedura da seguire in caso di
arresto in flagranza per reati di competenza del tribunale o della
Corte d'assise, nella parte in cui - diversamente da quanto stabilito
per i reati di competenza del pretore dal nuovo testo dell'art. 505
c.p.p., come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397
- fissano per la convalida dell'arresto un termine più lungo e non
prevedono che l'interrogatorio dell'arrestato sia fatto in pubblica
udienza e che lo stesso non possa essere, prima di questa, tradotto in
carcere;
che tale dubbio è prospettato - per altro senza specifica
motivazione - in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., nonché ,
implicitamente, all'art. 3 Cost., sostenendosi, a tale riguardo, che la
consistenza tra le due diverse discipline darebbe luogo a disparità di
trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima posizione
processuale;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità e, in
subordine, l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato che, stante la vacatio legis di centoventi giorni
disposta dall'art. 5, secondo comma, della legge 27 luglio 1984, n.
397, l'ordinanza in questione, recante la data del 20 novembre 1984,
risulta emessa prima che entrasse in vigore, e fosse quindi
applicabile, la nuova disciplina di cui all'art. 3 della medesima legge
assunta come parametro e, conseguentemente, quando ancora non poteva
dirsi verificata - quanto alla procedura da osservarsi a seguito
dell'arresto in flagranza per i reati di competenza del pretore - la
parziale abrogazione delle disposizioni impugnate;
che, anche a tacere di tale circostanza, è assorbente il rilievo
che manca nell'ordinanza il benché minimo riferimento alla fattispecie
concreta, al punto che da essa non risulta né se il giudizio a quo
abbia ad oggetto reati di competenza del pretore ovvero del tribunale o
della Corte d'assise, né se, in questo secondo caso, fossero o meno
ancora da compiersi gli atti (traduzione in carcere, interrogatorio e
convalida dell'arresto) disciplinati dalla normativa impugnata, e se
quindi il pretore rimettente avesse al riguardo conservato, ovvero
esaurito, il proprio potere decisorio;
che, pertanto, risultando impossibile valutare gli effettivi
termini di operatività, nel giudizio a quo, della normativa impugnata,
la questione sollevata, in armonia con la costante giurisprudenza di
questa Corte, deve essere dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 244 e 245 c.p.p. sollevata in riferimento
agli artt. 3, 13 e 27 Cost. dal pretore di Torre Annunziata con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte