Ordinanza n. 255/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 152/1968
usata come parametro
citata
- art. 11legge 903/1977
- art. 19legge 903/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), promosso con l'ordinanza emessa il 19
aprile 1985 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra
Zannino Alberto e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 24 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22/1 s.s. dell'anno 1986;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza del 19 aprile 1985 (R.O. n. 24/86) del
Pretore di Napoli è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto
all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il
vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della
convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero il
superamento del sessantacinquesimo anno di età;
che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha già
dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la stessa
questione nella considerazione che la materia è ormai regolata
dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che con l'art. 19 ha
abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa
parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;
che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della
precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dal Pretore di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte