Ordinanza n. 255/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 422/1977
usata come parametro
citata
- art. 9d.P.R. 382/1975
- art. 28legge 70/1975
- art. 6d.l. 946/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22
luglio 1977, n. 422 ("Nuova disciplina dei compensi per lavoro
straordinario ai dipendenti dello Stato"), promosso con ordinanza
emessa il 19 novembre 1980 dal T.A.R. del
Lazio, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;
Visto l'atto di costituzione di Verderosa Nicola ed altri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
ordinanza 19 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, a norma
del quale "fino a quando non si sarà provveduto a riordinare la
materia relativa ai servizi svolti da talune amministrazioni a
richiesta e a carico di enti o privati, resteranno ferme le misure
dei compensi orari e la disciplina prevista dalla legge 15 novembre
1973, n. 734";
che la questione è stata sollevata sotto il profilo della
violazione dell'art. 3 Cost., in quanto il vincolo a tempo
indeterminato alla misura dei compensi per lavoro straordinario
fissata dalla legge n. 734 del 1973, comporterebbe per gli impiegati
destinati alle particolari prestazioni previste dalla norma, una
situazione deteriore rispetto a quella degli altri dipendenti
statali;
Considerato che il d.P.R. n. 422 del 1977 è stato emanato a norma
dell'art. 9 del d.P.R. 22 luglio 1975, n. 382, il quale ha stabilito
che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello
Stato è determinato, sulla base di accordi stipulati con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri "ferma restando la
necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul
bilancio dello Stato";
che tale norma non concreta una delegazione di potere
legislativo, ma una devoluzione normativa istituzionale con procedure
particolari, sul presupposto degli accordi sindacali, che pongono il
contenuto della regolamentazione rimessa al decreto presidenziale;
che questa Corte ha già ritenuto privi di forza di legge i
decreti presidenziali emanati, in materia e con modalità analoghe,
in base all'art. 28 della l. 20 marzo 1975, n. 70 (cfr. Corte cost.
27 febbraio 1980, n. 21) e all'art. 6 del D.L. 29 dicembre 1977, n.
946 (cfr. Corte cost. 25 giugno 1980, n. 100);
che, pertanto, la norma impugnata deve ritenersi priva di forza
di legge e quindi non suscettibile di sindacato da parte di questa
Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1977, n.
422 ("Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai
dipendenti dello Stato"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte