Ordinanza n. 255/1990
Altra decisione · depositata il 15/05/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.152, terzo
comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 17
ottobre 1989 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico
di Agudelo Cultrera Claudia Lorena, iscritta al n. 76 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Catania, con ordinanza del 17 ottobre
1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 152, terzo comma,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede
un'ipotesi di arresto obbligatorio fuori dei casi di flagranza;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),
convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio
dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni
concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo
ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
e che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora
rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte