Ordinanza n. 255/1991
Altra decisione · depositata il 06/06/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 380/1990
- art. 2legge 380/1990
- art. 3legge 380/1990
- art. 4legge 380/1990
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 80d.P.R. 616/1977
- art. 81d.P.R. 616/1977
- art. 87d.P.R. 616/1977
- art. 88d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3,
sesto comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990,
n. 380, recante "Interventi per la realizzazione del sistema
idroviario padano-veneto" promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 14 gennaio 1991, depositato in cancelleria il
22 gennaio successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 gennaio 1991, la
Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli articoli 1, 2, 3, sesto comma, e 4, primo e
terzo comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la
realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), per violazione
degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche con riguardo all'art.
3 ed al principio di leale cooperazione, come attuati dagli artt. 97
e 98 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la materia "navigazione e porti
lacuali" nonché dagli artt. 80 e 81, 87 e 88, primo comma, n. 3, e
101 del medesimo decreto rispettivamente per le materie
"urbanistica", "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale" e "tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che il ricorso sia dichiarato in parte
inammissibile ed in residua parte infondato;
che nelle more del giudizio la Regione Emilia- Romagna, con atto
depositato il 17 maggio 1991, a seguito della deliberazione della
Giunta regionale n. 1483 del 14 maggio 1991, ha proposto formale
rinuncia al predetto ricorso e che tale rinuncia è stata accettata
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato
dall'Avvocatura generale dello Stato il 20 maggio 1991;
Considerato che deve essere, pertanto, pronunciata l'estinzione
del processo, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i
giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di
legittimità costituzionale promosso, con il ricorso di cui in
epigrafe, dalla Regione Lombardia avverso gli artt. 1, 2, 3, sesto
comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380
(Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione
nonché agli artt. 80, 81, 87, 88, primo comma, n. 3, 97, 98 e 101
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte