Ordinanza n. 255/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 2747legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento del valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 10 febbraio 1992 dalla Commissione Tributaria di 1° grado
di Firenze sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare Il Magnifico
contro l'Ufficio del Registro di Firenze, iscritta al n. 380 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'Immobiliare
Il Magnifico s.r.l. contro l'Ufficio del Registro di Firenze, la
Commissione Tributaria di I grado di Firenze, con ordinanza del 10
febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui sottopone a
privilegio in favore del Fisco il bene venduto, in relazione al quale
l'alienante non ha assolto interamente l'INVIM pretesa;
che, ad avviso della Commissione, l'inadempienza o l'inerzia del
venditore espone il bene, ormai passato in proprietà del compratore,
all'aggressione del Fisco, determinandosi in tal modo una violazione
del diritto di difesa dell'acquirente, il quale deve sottostare,
impotente, ad azioni originate da fatto altrui;
che sarebbero violati altresì il principio di eguaglianza, per
la mera occasionalità dell'assoggettamento del compratore all'azione
del Fisco, e il principio di cui all'art. 53 Cost., perché il
compratore viene espropriato del bene senza che sia valutata la sua
posizione soggettiva;
che, nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza
della questione;
Considerato che la questione è già stata dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 587 del 1987, in
riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., sul riflesso che il
privilegio speciale immobiliare è "accordato dalla legge in
considerazione della causa del credito (che, per le obbligazioni
tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie dello
Stato) e assolve una funzione di garanzia, che si concreta in un
rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla
persona del debitore. La garanzia segue, per sua natura, le sorti del
credito al quale è legata e perdura fino a quando l'obbligazione non
sia estinta o per adempimento o per prescrizione (sent. n. 210 del
1971)";
che tale ratio decidendi non è se non l'applicazione del
principio generale del codice civile (al quale rinvia la norma
denunciata), per cui il privilegio speciale può esercitarsi in
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al
sorgere di essi, salva la condizione (che qui non interessa) prevista
dall'art. 2747, secondo comma, per i privilegi mobiliari;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli
immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.,
dalla Commissione tributaria di 1° grado di Firenze con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte