Ordinanza n. 255/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 32Codice di procedura penale
- art. 570r.d. 12/1941
- art. 22d.P.R. 449/1988
- art. 96legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 54, 420 e 484
del codice di procedura penale, promossi con tre ordinanze emesse
l'11 novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Cagliari nei procedimenti penali a carico di Cuccu
Sandro ed altri, Loddo Aristide ed altra e Parodo Angelo iscritte ai
nn. 788, 789 del registro ordinanze 1994 e 6 del registro ordinanze
1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3 e
4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente dei Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che con tre decreti del 16 giugno 1994, a norma dell'art.
412, comma 1, del codice di procedura penale, il procuratore generale
presso la Corte d'appello di Cagliari aveva avocato, per il mancato
esercizio dell'azione penale nei termini di legge, le indagini
preliminari relative ad altrettanti procedimenti di cui era titolare
il procuratore della Repubblica presso il tribunale di quella città;
che a seguito del deposito della richiesta di rinvio a giudizio
degli indagati nella cancelleria del giudice per le indagini
preliminari, e alla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare (ai sensi dell'art. 419, comma 2, del codice di procedura
penale), il procuratore generale, con tre distinti provvedimenti del
26 agosto 1994, aveva delegato il procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Cagliari "a partecipare all'udienza, a richiedere il
rinvio a giudizio degli imputati e a sostenere l'accusa nel
procedimento di primo grado", eventualmente a propria volta delegando
"un magistrato del suo ufficio";
che all'udienza preliminare, alla presenza del sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,
intervenuto in luogo del procuratore generale, assente nonostante la
comunicazione di un primo rinvio, il giudice dell'udienza preliminare
- contestata la legittimità delle deleghe conferite - ha sollevato
per ciascuno dei processi, in relazione agli artt. 24, secondo comma,
e 112 della Costituzione, questione di costituzionalità degli artt.
54, 420 e 484 del codice di procedura penale, "laddove non prevedono
un mezzo per porre rimedio alla mancata partecipazione all'udienza di
un pubblico ministero legittimato ad processum";
che nella legislazione vigente non esisterebbe un potere del
procuratore generale presso la Corte d'appello di delegare un
magistrato di altro ufficio di procura a svolgere le funzioni di
pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei giudizi di primo
grado, costituendo eccezioni alla regola le ipotesi di sostituzione
previste dagli artt. 570 del codice di rito e 72 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, in materia di ordinamento giudiziario, come
novellato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449;
che l'indebito esercizio del preteso potere di delega anche in
un caso non consentito espressamente dalla legge dovrebbe essere
rilevato, ai sensi dell'art. 420 del codice di procedura penale, in
sede di verifica della costituzione delle parti, là dove il giudice
dell'udienza preliminare - rilevata la presenza di un pubblico
ministero privo di legittimazione - non potrebbe proseguire
l'attività processuale per il difetto di costituzione della parte
pubblica;
che una tale difficoltà non sarebbe risolta sia dall'art. 74
del regio decreto n. 12 del 1941, che si limiterebbe a enunciare il
principio generale della partecipazione (necessaria) del pubblico
ministero alle udienze penali, sia dall'art. 54 del codice di
procedura penale, che regolerebbe soltanto i contrasti negativi di
tipo "orizzontale" tra pubblici ministeri, mentre nella specie si
verserebbe in un caso di contrasto "verticale";
che non potrebbe essere utilizzato altro strumento, quale la
declaratoria di nullità dell'udienza preliminare (come richiesto dal
pubblico ministero intervenuto), perché ciò facendo si
verificherebbe una regressione del procedimento a quello stadio in
cui finirebbe per essere riprodotto l'atto nullo, dal titolare
dell'ufficio, convinto della sua regolarità (onde il circolo
vizioso);
che per l'inesistenza di uno strumento risolutore del contrasto
"verticale" tra pubblici ministeri si configurerebbero come
costituzionalmente illegittimi gli artt. 54, 420 e 484 del codice di
procedura penale, non prevedendo alcun "mezzo per porre rimedio alla
mancata partecipazione all'udienza preliminare di un pubblico
ministero legittimato ad processum";
che vi sarebbe lesione del diritto di difesa e
dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 24, secondo comma, e
112 della Costituzione), con il conseguente rischio di prescrizione
del reato;
che tale anomalia sarebbe superabile conferendo al giudice
dell'udienza preliminare il potere di rilevare, e denunciare, il
conflitto di tipo "verticale" alla Corte di cassazione (competente ai
sensi dell'art. 32 del codice di procedura penale), ovvero
attribuendo a uno degli uffici contendenti il potere di sollevare il
conflitto;
che la questione sarebbe rilevante per la parte che investe gli
artt. 54 e 420 del codice di procedura penale (che attengono alle
fasi sino all'udienza preliminare) e soltanto in "via secondaria ed
eventuale" per la parte concernente l'art. 484 relativo alla fase del
giudizio;
che in tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per
l'infondatezza della questione;
che ad avviso dell'Avvocatura il giudice del Tribunale di
Cagliari avrebbe preso in esame una situazione "del tutto
patologica", insuscettibile di apprezzamento in sede di
costituzionalità (ordinanza n. 182 del 1992);
che ove si seguisse l'impostazione del rimettente si giungerebbe
a sospettare di illegittimità costituzionale tutte le disposizioni
del codice di rito riguardanti la presenza del pubblico ministero in
udienza sulla base dell'eventualità di una sua mancata presenza in
essa;
che, invece, tali situazioni - ipotesi estreme anche sul piano
disciplinare - imporrebbero al giudice il differimento dell'udienza
per la mancata presenza del pubblico ministero;
che, nel caso di specie, l'avvenuta avocazione ai sensi
dell'art. 51, comma 2, del codice di procedura penale, radicherebbe
in capo al procuratore generale presso la Corte di appello la
competenza già attribuita al procuratore della Repubblica;
che la mancata presenza dell'avocante all'udienza preliminare
avrebbe dovuto comportare un nuovo differimento e la comunicazione
dell'assenza alle autorità competenti sul piano disciplinare;
che, in via alternativa, si potrebbe prospettare la soluzione
indicata (con riferimento al codice previgente) da una pronuncia
della Cassazione, secondo la quale il sostituto procuratore della
Repubblica, impropriamente delegato in un processo, dovrebbe
proseguire l'attività di accusa nel giudizio senza incorrere in
un'ipotesi di nullità, mentre l'irregolarità, commessa in sede di
delega, avrebbe rilievo disciplinare;
Considerato che le questioni sollevate sono identiche e pertanto,
previa la loro riunione, vanno trattate congiuntamente;
che, a differenza dell'altra disposizione denunciata (l'art.
420), l'impugnativa degli artt. 54 e 484 del codice di procedura
penale va dichiarata inammissibile per difetto della rilevanza, non
riguardando la fase dell'udienza preliminare nella quale, e per la
quale, si controverte;
che, pertanto, la questione residua attiene, in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, all'art. 420 del
codice di rito, in quanto non prevede "un mezzo per porre rimedio
alla mancata partecipazione all'udienza di un pubblico ministero
legittimato ad processum " (recte: "ad causam"), in base a una delega
illegittima conferita al procuratore della Repubblica presso il
tribunale dal procuratore generale presso la Corte d'appello a
seguito di avocazione ex art. 412, comma 1;
che l'assenza reiterata del Procuratore generale all'udienza (e
la presenza di un sostituto procuratore della Repubblica, non
legittimato) avrebbe determinato una grave situazione processuale non
risolvibile con le attuali previsioni del codice di rito;
che a differenza della difesa dell'imputato, la quale vede
innestarsi una disciplina pubblicistica sull'istituto privatistico
della rappresentanza, l'organizzazione degli uffici della pubblica
accusa è regolata dalla "legge di ordinamento giudiziario", di
esclusiva competenza statale, nel cui ambito trovano soluzione le
questioni che, come quella in esame, devono restare confinate
"all'interno di quelle situazioni patologiche" estranee al sistema
processuale "e, quindi, insuscettibili di apprezzamento in questa
sede" (ordinanza n. 182 del 1992);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 96, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 54 e 484 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Cagliari con le ordinanze in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112
della Costituzione, dal medesimo giudice con le indicate ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte