Ordinanza n. 255/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 3 novembre 1995 dal tribunale di Bologna nei procedimenti penali
riuniti a carico di Abisso Sapienza Silvana ed altri iscritta al n.
319 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Abisso
Silvana e altri il tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, comma primo, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che il giudice del
dibattimento debba rimettere gli atti, anziché al giudice ritenuto
competente, al pubblico ministero presso quest'ultimo;
che, ad avviso del collegio rimettente, nel sistema di rito
penale il giudice per le indagini preliminari, dopo la chiusura delle
stesse, se riconosca la propria incompetenza territoriale, deve
dichiararla con sentenza e trasmettere gli atti al giudice
competente;
che in tal caso si opererebbe un semplice spostamento dall'uno
all'altro giudice del dibattimento, per cui il secondo non potrebbe
ripristinare la situazione giuridica violata - e tempestivamente e
fondatamente denunciata - ponendo l'imputato nella condizione di
farsi giudicare dal suo giudice naturale precostituito per legge, che
è il giudice per le indagini preliminari territorialmente
competente;
che, in tal modo, si farebbe salvo il decreto che dispone il
giudizio pronunciato da un giudice incompetente, con la compressione
del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione,
rimanendo priva di sostanziale rilievo - nel sistema vigente -
un'eccezione proposta con tempestività e riconosciuta fondata;
che si precluderebbe all'imputato la possibilità di operare le
proprie scelte processuali - fra cui la richiesta del giudizio
abbreviato - davanti al suo giudice naturale;
che, in occasione dell'accoglimento di analoga questione di
legittimità costituzionale, sollevata in relazione alla competenza
per materia, questa Corte, con la sentenza n. 76 del 1993, ebbe a
dichiarare non fondata la questione attinente alla competenza per
territorio con riferimento ai parametri di cui agli artt. 102, primo
comma, e 112 della Costituzione;
che, invece, occorre prendere in considerazione i precetti
costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25 della Carta
costituzionale;
che la carenza, nel codice, di una declaratoria di nullità del
decreto che dispone il giudizio pronunciato dal giudice incompetente,
con la mancata previsione di un conseguente ritorno del processo
davanti a quello competente, determinerebbe una situazione di palese
illegittimità costituzionale per l'evidente sottrazione del processo
al giudice naturale, la vanificazione del diritto di difesa e la
discriminazione, nell'identità di situazioni processuali, rispetto
agli imputati in favore dei quali il giudice per le indagini
preliminari abbia accolto l'eccezione di incompetenza per materia;
che il sistema del codice consentirebbe il rimedio soltanto ove
l'imputato - prospettata nell'udienza preliminare l'eccezione di
incompetenza per territorio - si rassegni contraddittoriamente a far
richiesta di giudizio abbreviato, cosicché in appello l'eccezione si
potrebbe trasformare in motivo di gravame e il giudice di secondo
grado potrebbe annullare la sentenza di primo grado, ai sensi
dell'art. 24 del codice di procedura penale, e trasmettere gli atti
al giudice competente per un nuovo giudizio abbreviato;
che in tutti gli altri casi non sarebbe invece prevista alcuna
conseguenza per la pronuncia di un giudice incompetente, sebbene
l'incompetenza sia stata tempestivamente eccepita e successivamente
riconosciuta;
che la norma censurata si rivelerebbe, dunque, costituzionalmente
illegittima in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,
nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di incompetenza per
territorio, gli atti debbano essere trasmessi - anziché al giudice
competente - al pubblico ministero presso quest'ultimo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità della questione;
Considerato che la Corte con la sentenza n. 70 del 1996 ha deciso
una identica questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale
dell'art. 23, comma primo, del codice di procedura penale, nella
parte in cui dispone la trasmissione degli atti al giudice
competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo,
quando il giudice del dibattimento abbia dichiarato con sentenza la
propria incompetenza per territorio;
che pertanto, difettando la norma denunciata, la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25
della Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte