Ordinanza n. 255/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa l'11 settembre 1997 dal
pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati, nel procedimento
civile vertente tra la Carrozzeria Regina s.n.c. e il Prefetto di
Macerata, iscritta al n. 766 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che il pretore di Macerata, sezione distaccata di
Recanati, nel corso di un giudizio di opposizione all'irrogazione di
sanzione amministrativa pecuniaria, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;
che il rimettente ha osservato che il principio di solidarietà,
stabilito dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 196 del
codice della strada, viene escluso solo ove il proprietario provi che
la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà;
che, se ciò ha una ragione d'essere nella funzione di vigilanza
che le persone chiamate a rispondere del fatto altrui debbono
svolgere e che, nella fattispecie, si concretizza nella verifica
preventiva della sussistenza della abilitazione alla guida in capo al
conducente, non dovrebbe però condurre ad affermare la
responsabilità del proprietario del veicolo per un comportamento
successivo a tale controllo e che sfugge alla sua effettiva
possibilità di intervento, sì da parificarsi alla forza maggiore;
che la violazione afferente il mancato possesso della patente di
guida durante la conduzione del veicolo mira a punire il conducente
che sia sprovvisto dell'abilitazione o che non porti con sé il
documento (art. 180, comma 1, cod. strad.); sicché l'attività
successivamente richiesta (presentazione negli uffici di polizia ed
esibizione della patente: art. 180, comma 8, cod. strad.) può essere
svolta solo dal titolare del documento stesso; mentre il presunto
responsabile in solido non è in condizioni di fornire informazioni
in proposito, né di esibire una cosa che non gli appartiene e che
non è tenuto a detenere;
che la norma impugnata, quindi, prevedendo come unica esimente la
circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario,
violerebbe il principio di uguaglianza e quello della personalità
della responsabilità penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza e comunque infondata, e ciò anche in
considerazione della possibile diversa interpretazione della norma
impugnata.
Considerato che, da una parte, il giudice rimettente sembra
interpretare e censurare la norma denunziata come se sancisse la
responsabilità solidale del proprietario del veicolo anche per la
violazione, riconducibile al comportamento del conducente,
consistente nel mancato possesso della patente (art. 180, comma 1,
lettera b, del codice della strada); e, d'altra parte, il medesimo
giudice pare delineare una responsabilità (che, in quanto di natura
diretta, non sarebbe inquadrabile nella norma impugnata) del
proprietario del veicolo, a causa della sua mancata presentazione
negli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti
(art. 180, comma 8, sopra citato);
che questa mancanza di chiarezza nel profilare gli esatti termini
della questione, traducendosi in una carenza di motivazione su un
punto essenziale di essa, pone la Corte nell'impossibilità di
decidere in maniera univoca;
che la questione, pertanto, deve ritenersi manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati, con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte