Ordinanza n. 256/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 319/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1980 dal
Pretore di Susa nel procedimento penale a carico di Valle Giacomo ed
altro iscritta al n. 493 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che - nel corso del procedimento penale a carico di
Valle Giacomo e altro, imputati del reato di cui all'art. 22 legge 10
maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) per avere effettuato scarichi di rifiuti industriali
senza osservare le prescrizioni imposte con il decreto di
autorizzazione 3 ottobre 1977, n. 149 - il Pretore di Susa, con
ordinanza 11 gennaio 1980, ha proposto, di ufficio, la questione di
legittimità costituzionale del suddetto art. 22 in riferimento
all'art. 32 della Costituzione;
rilevato che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata sarebbe
in contrasto con l'art. 32 della Costituzione in quanto prevederebbe
una sanzione solo per coloro che non osservano le prescrizioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione e non stabilirebbe alcuna
pena per coloro che continuano ad effettuare scarichi senza avere mai
chiesto l'autorizzazione;
ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è priva
di rilevanza ai fini della definizione del procedimento penale pendente
davanti al Pretore di Susa poiché in esso deve giudicarsi solo sul
fatto, sopra specificato, ascritto agli imputati e, pertanto, non può
esplicare alcuna influenza la circostanza che altra condotta, diversa
da quella oggetto del giudizio, sarebbe esente da pena.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 10 maggio 1976, n. 319
(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal
Pretore di Susa, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art.
32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte