Ordinanza n. 256/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 10/1977
- art. 14legge 865/1971
- art. 14legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 12legge 865/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 19, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10
("Norme per l'edificabilità dei suoli"), 14, primo comma, della
stessa legge e 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865
("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"),
promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1980 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna,
iscritta al
n. 545 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Panigada Alma ed altri, del
Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 23 gennaio 1980 il T.A.R.
Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19,
comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (in combinato
disposto con gli artt. 14, comma primo, della medesima legge e 12,
comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865), nella parte in
cui, estendendo la nuova disciplina della determinazione
dell'indennità di espropriazione e di occupazione ai casi in cui
l'indennità stessa non sia stata ancora definita, non prevede la
facoltà per l'espropriato di optare per la cessione volontaria
dell'immobile, dietro corresponsione dell'indennità provvisoria
aumentata del 50%, ove siano già scaduti i termini per l'opzione
sulla base della meno favorevole proporzione del 30% prevista
dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
che, successivamente alla emanazione dell'ordinanza, l'art. 19,
comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;
Considerato che la questione proposta dal T.A.R. Emilia-Romagna di
conseguenza dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), in combinato
disposto con gli artt. 14, comma primo, della
medesima legge e 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865
("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"),
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte