Ordinanza n. 256/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente
minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali
alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina nel procedimento
penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, iscritta al n. 52 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza
Armerina, nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed
altri, con ordinanza del 14 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 3
febbraio 1993 (R.O. n. 52 del 1993), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione
Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, che proroga il termine di adeguamento
degli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 2, primo comma,
della stessa legge e degli impianti di potabilizzazione ivi
contemplati sino all'attuazione delle opere di cui allo stesso
articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, essendo intervenuta la
norma impugnata in una materia disciplinata da legge statale in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale e, per giunta, in
fattispecie penalmente repressa;
Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata non
fondata (sent. n. 167 del 1993) e che non sono stati dedotti motivi
nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1°
febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la
ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), in riferimento
agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, con la ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte