Ordinanza n. 256/1995
Altra decisione · depositata il 16/06/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 1legge 10/1977
- art. 8legge 193/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 80 della
legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1992 dal Pretore di Trento nel
procedimento penale a carico di Ezio Tasin e Valentino Chemelli,
iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1994 dal Pretore di Trento,
sezione distaccata di Cles, nel procedimento penale a carico di Nino
Matteo Dell'Eva ed altri, iscritta al n. 193 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, nel corso di altrettanti procedimenti penali a
carico di taluni sindaci per il reato previsto e punito dall'art. 20,
lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i Pretori di Trento
e della sezione distaccata di Cles, con ordinanze emesse
rispettivamente il 30 ottobre 1992 ed il 31 gennaio 1994, hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della
Costituzione e agli artt. 8 e 4 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 77 e 80 della legge della Provincia autonoma di Trento 5
settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del
territorio);
che le norme censurate, dopo aver stabilito (art. 77) che
nessuna attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio può essere iniziata o proseguita se il sindaco non ha
rilasciato la prescritta autorizzazione o concessione, dispongono
(art. 80) che le opere pubbliche dei comuni o loro consorzi sono
deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni
degli strumenti di pianificazione ed alle altre norme in vigore;
che, secondo i giudici rimettenti, resterebbe esclusa, per le
opere pubbliche comunali realizzate nella provincia di Trento, la
necessità della concessione edilizia, mentre, in base alla
disciplina statale (art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), anche
il comune che esegue opere comportanti trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio ha l'obbligo di munirsi della concessione
edilizia. Si verrebbe in tal modo ad incidere indirettamente sulla
norma penale, escludendo dall'applicazione dell'art. 20, lettera b),
della legge n. 47 del 1985 soggetti che nell'identica situazione
sarebbero puniti nel resto del territorio nazionale. Ne deriverebbe
la violazione, secondo entrambe le ordinanze di rimessione, del
principio di riserva allo Stato della potestà legislativa penale
(art. 25, secondo comma, della Costituzione); secondo il Pretore di
Trento, sezione distaccata di Cles, anche dell'art. 3 della
Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra
cittadini, a seconda che la stessa azione sia commessa nel territorio
della provincia di Trento o in altri luoghi;
che, secondo il Pretore di Trento, gli artt. 77 e 80 della legge
provinciale n. 22 del 1991, introducendo una tipologia di attività
di trasformazione del territorio che non richiede la concessione,
violerebbero il limite posto alla legislazione provinciale da una
norma fondamentale di riforma economico-sociale, qual è l'art. 1
della legge n. 10 del 1977;
che nel solo giudizio promosso dal Pretore di Trento è
intervenuta la Provincia autonoma, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata, dato che per le opere comunali il controllo
urbanistico è operato in occasione della delibera consiliare di
approvazione dell'opera, e non mediante il rilascio di una
concessione edilizia che il sindaco dovrebbe rilasciare a se stesso;
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni
connesse, concernenti le stesse disposizioni, sicché i giudizi vanno
riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è
intervenuto il decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193 (Misure urgenti
per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), il cui art. 8, comma 13, nell'ambito della
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia
urbanistico-edilizia, prevede che non sono soggette a concessione
edilizia né a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche
comunali, disponendo che i relativi progetti debbano peraltro essere
corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato, che
attesti la conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di
sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche;
che, tenuto conto della sopravvenuta modifica normativa, è
opportuno restituire gli atti ai giudici rimettenti, perché valutino
nuovamente la rilevanza delle questioni proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Trento e al Pretore di Trento, sezione distaccata di Cles.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte