Ordinanza n. 256/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 309legge 534/1995
- art. 4legge 534/1995
usata come parametro
citata
- art. 16legge 432/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309, e 181,
primo comma, codice di procedura civile, come modificato dall'art.
4, comma 1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432,
recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo), promossi con ordinanze emesse il 9 e il 10 luglio
1996 dal pretore di Monza nei procedimenti civili vertenti tra Prada
Massimo contro l'INPS e tra il Condominio di via Marconi 154, Sesto
San Giovanni ed il Centro Restauro Edile "Ditral" s.r.l. iscritte ai
nn. 55 e 62 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che il pretore di Monza, con due ordinanze di contenuto
fra loro assai simile, emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti
civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della
Costituzione, dell'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., come
modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 cod.
proc. civ. nel testo risultante dal rinvio contenuto nel medesimo
art. 181;
che il giudice a quo dopo aver brevemente ricostruito l'iter che
ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre
1990, n. 353, di riforma del processo civile, ha osservato che la
norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art. 16 della
legge n. 353 del 1990, è stata nuovamente ritoccata, in sede di
conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la reintroduzione
della versione precedentemente vigente, sicché attualmente la
cancellazione della causa dal ruolo può avvenire solo ad una
successiva udienza fissata dal giudice, della quale il cancelliere
deve dare comunicazione alle parti costituite;
che nelle ordinanze di rimessione il pretore ha rilevato che le
norme impugnate si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, secondo
comma, e 24, primo comma, della Costituzione, perché il
dilazionamento dei tempi del processo, rimesso al sostanziale
arbitrio dei difensori, determinerebbe una lesione dell'effettività
della tutela giurisdizionale, comportando anche la sottrazione di
risorse finanziarie che potrebbero essere utilmente destinate a
migliorare la funzionalità del servizio giustizia.
Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico
contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
che questa Corte, con le ordinanze nn. 7, 107 e 266 del 1997, ha
già dichiarato la manifesta infondatezza di altre questioni di
legittimità costituzionale identiche a quelle attuali, sollevate dal
medesimo pretore di Monza e da altra autorità giudiziaria;
che il giudice a quo non adduce nelle presenti ordinanze di
rimessione motivi nuovi o diversi di censura delle norme, limitandosi
a richiamare il contenuto delle proprie precedenti ordinanze, già
oggetto delle indicate decisioni di questa Corte;
che, pertanto, anche le presenti questioni debbono ritenersi
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 309, e 181,
primo comma, codice di procedura civile, come modificato dall'art. 4,
comma 1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432,
recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo
comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Monza
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte