Ordinanza n. 256/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 25legge 142/1992
citata
- art. 1278Codice civile
- art. 6legge 154/1992
- art. 26legge 154/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1,
del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 17
luglio 1998 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile
vertente tra Failla s.n.c. ed altri e il Banco di Sicilia S.p.a.,
iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 luglio 1998 la Corte
d'appello di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 118, comma 1, del d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
limitatamente all'inciso "è convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente", cioè nella parte in cui, nei contratti bancari di
durata, fa dipendere le variazioni degli effetti delle clausole
contrattuali sfavorevoli al cliente dall'esercizio, appunto, della
convenuta facoltà di modificare unilateralmente dette clausole;
che questa norma, ad avviso del giudice rimettente, violerebbe
gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, eccedendo dalla
delega legislativa concessa al Governo con l'art. 25 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità
europee (legge comunitaria per il 1991)";
che la controversia all'esame della Corte d'appello di Torino
riguarda, secondo quanto riferisce lo stesso giudice, la domanda
della parte appellante che aveva contratto un mutuo fondiario
convenendo che le rate semestrali di ammortamento fossero correlate
alle variazioni del cambio della lira italiana rispetto all'ECU di
restituzione della maggior somma in lire, versata alla banca nel
periodo gennaio 1994-novembre 1996, in ragione della svalutazione di
questa moneta; ciò che, ad avviso dello stesso giudice, generando
effetti sfavorevoli per il cliente della banca, renderebbe
applicabile l'art. 118, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del
1993;
che il vizio di eccesso di delega è stato prospettato
considerando che l'art. 25, comma 2, della legge n. 142 del 1992 ha
attribuito al Governo il potere di emanare un testo unico delle
disposizioni adottate a seguito dell'attuazione della direttiva
comunitaria 89/646/CEE, coordinato con le altre disposizioni vigenti
nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tale
fine; mentre il legislatore delegato non si sarebbe limitato al
previsto coordinamento, ma avrebbe mutato sostanzialmente, in senso
più restrittivo per il cliente della banca, la disciplina anteriore,
introducendo un requisito per l'applicazione dei mutamenti delle
condizioni contrattuali in precedenza non previsto; difatti, secondo
la norma denunciata, sarebbe sufficiente che le parti abbiano
convenuto la facoltà di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e
delle altre condizioni, mentre, secondo la disciplina anteriore (art.
6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante "Norme per la
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"), la
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarebbe stata
possibile solo al verificarsi di situazioni oggettive;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile, per manifesta irrilevanza del dubbio di legittimità
costituzionale, giacché, nel caso sottoposto all'esame del giudice
rimettente, l'effetto sfavorevole per il cliente non sarebbe frutto
della facoltà, consensualmente attribuita in via preventiva alla
banca, di mutare le condizioni contrattuali situazione questa
disciplinata dall'art. 118 del testo unico e, in precedenza,
dall'art. 6 della legge n. 154 del 1992 ma sarebbe soltanto l'effetto
diretto ed immediato del rischio economico di cambio, che i
contraenti si sono accollati stipulando il contratto in una moneta
non avente corso legale nello Stato (art. 1278 cod. civ.); la
questione sarebbe, comunque, ad avviso dell'Avvocatura, infondata nel
merito, giacché il d.lgs. n. 385 del 1993 non avrebbe apportato
alcuna sostanziale modifica alla disciplina in precedenza vigente.
Considerato che la Corte d'appello di Torino denuncia
l'illegittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385), che, nel disciplinare le
attività svolte dalle banche e dagli intermediari finanziari, regola
la facoltà, convenuta dalle parti, di modifica unilaterale dei
tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, prevedendo
che le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e
nei termini stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio;
che, nel caso sottoposto al giudizio della Corte d'appello di
Torino, dall'ordinanza di rimessione risulta che la variazione
sfavorevole al cliente deriverebbe non già dall'esercizio della
facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali,
ipotesi questa disciplinata dall'art. 118 del decreto legislativo n.
385 del 1993, ma dal rischio economico di cambio che i contraenti
hanno assunto stipulando il contratto di mutuo in Ecu, ciò che
comporta il pagamento in moneta legale al corso del cambio nel giorno
della scadenza stabilito per il pagamento (art. 1278 cod. civ.); né,
d'altra parte, l'ordinanza di rimessione chiarisce come possa essere
qualificata modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, la
sola disciplinata dalla disposizione denunciata, la determinazione
oggettiva, contrattualmente e preventivamente stabilita dalle parti,
dell'ammontare del debito in una moneta il cui valore, ragguagliato
in lire, può variare nel tempo;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore valutazione in
ordine alla persistente applicabilità fino all'entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità creditizie (art. 161, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993) - applicabilità
non considerata dall'ordinanza di rimessione - delle disposizioni
anteriori alla entrata in vigore del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, contenute nella legge 17 febbraio
1992, n. 154.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt.
76 e 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte