Ordinanza n. 257/1976
Altra decisione · depositata il 20/12/1976 · relatore Enzo Capolozza
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di omissione materiale contenuta
nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ravvisata la necessità di ovviare ad un'omissione materiale
incorsa nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976.
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole
"non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in
modo uniforme situazioni tra loro diverse, né" siano aggiunte le
parole "avendo l'obbligo di estendere".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte