Ordinanza n. 257/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 152/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 6legge 575/1965
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo
comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 in relazione agli artt. 6,
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e 80 d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393, promosso con l'ordinanza emessa il 23 febbraio
1984 dal pretore di Arezzo nel procedimento penale a carico di
Campigotto Loriano, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno
1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di
Arezzo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, primo
comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 80 cod. strada, assumendo la
violazione dell'art. 3 Cost. in ragione della disparità di trattamento
tra i sottoposti a misura di prevenzione - in particolare, i diffidati
- ed i sottoposti a misura di sicurezza personale, punibili, nel caso
di commissione del reato di guida senza patente, rispettivamente con
l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'arresto da 3 a 6 mesi.
Considerato che identica questione è stata da questa Corte
dichiarata non fondata con sentenza n. 66 del 1984;
che l'ordinanza indicata in epigrafe non adduce argomenti né
indica profili nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare
la propria precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975,
n. 152, in relazione agli artt. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
80 cod. strada, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal
pretore di Arezzo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte