Ordinanza n. 257/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 69/1989
usata come parametro
citata
- art. 14legge 154/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto
delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e
dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni
da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di
irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli
imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di
aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito
in legge 27 aprile 1989, n. 154, con modificazioni, promosso con
ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal Tribunale di Udine nei
procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro,
iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che nel corso di procedimenti penali riuniti a carico di
Versari Vulmaro Alvaro - imputato del reato di cui all'art. 4, primo
comma, della legge n. 516 del 1982 per aver presentato relativamente
ai redditi percepiti negli anni '82, '83, '84 e '85 dichiarazione
alterata nel suo risultato in misura rilevante - il Tribunale di
Udine, avendo l'imputato richiesto la declaratoria di estinzione per
effetto della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'art.
14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27
aprile 1989, n. 154, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del suddetto art. 14 per contrasto con gli artt. 3 e
79 Cost.;
che, secondo il Collegio remittente, si prospetterebbe "per il
trattamento di maggior favore riservato ai soli contribuenti ammessi
alla contabilità semplificata", la violazione dell'art. 3 Cost.; non
sarebbe cioè giustificata "la scelta legislativa privilegiante una
categoria di contribuenti che hanno una maggiore possibilità di
sottrarsi all'obbligo contributivo, rispetto a quelli cui è imposto
il regime ordinario di contabilità, di più facile controllo da
parte degli organi accertatori";
che il giudice a quo ha poi ritenuto che la norma impugnata
contrasti anche con l'art. 79 Cost. in quanto nella fattispecie gli
effetti estintivi di reato già consumato prima dell'entrata in
vigore delle norme sospette di incostituzionalità deriverebbero da
legge ordinaria e non da decreto del Presidente della Repubblica su
legge di delegazione delle Camere come richiesto dall'art. 79 Cost.;
che è intervenuto, per il tramite dell'Avvocatura generale
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che
la questione venga dichiarata comunque infondata;
Considerato che, quanto al dedotto profilo ex art. 3 Cost., la
norma disciplina in maniera diversa situazioni o posizioni (quali
quelle dei contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità
semplificata rispetto a quelle di chi è soggetto a regime di
contabilità ordinaria) del tutto prive di idonee caratteristiche di
omogeneità ai fini in discorso (la prevista "riapertura dei termini"
tende infatti a consentire o meglio ad agevolare la regolamentazione
di chi si è trovato maggiormente "colpito" da diversi regimi
normativi: prima quello semplificato poi quello forfettario, infine
quello odierno);
che con riferimento all'invocato parametro di cui all'art. 79
Cost., risulta evidente che la norma, consentendo al contribuente la
scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla
regolarizzazione, non è riconducibile agli ambiti propri
dell'amnistia (cfr. sentenza n. 369 del 1988);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
(Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,
determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini
per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di
minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle
concessioni governative), convertito nella legge 27 aprile 1989, n.
154, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 79 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte