Ordinanza n. 257/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 7 marzo 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Sorvillo Emilio nel procedimento penale a carico di De Nicola
Armando, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 1991, la Corte di
cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 409, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'impugnabilità del decreto di archiviazione, emesso senza che sia
stata osservata la prescrizione di cui all'art. 408, secondo comma,
dello stesso codice e, cioè, omettendo la notifica della richiesta
di archiviazione alla persona offesa che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere
essere informata circa l'eventuale archiviazione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 353 del 1991,
pronunciata successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di
rimessione, ha dichiarato l'infondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, delle questioni di legittimità sia dell'art. 178, lett.
c), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
come ipotesi di nullità di ordine generale l'omesso avviso alla
persona offesa dal reato che abbia domandato di essere preavvisata
della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, sia
dell'art. 409 dello stesso codice, nella parte in cui non contempla
il potere del giudice per le indagini preliminari di disporre -
proprio quell'ipotesi di inosservanza dell'art. 408, secondo comma -
la revoca del decreto di archiviazione;
che in tale sentenza la Corte ha, dunque, disatteso le censure
ora dedotte statuendo "che la legge riconosce espressamente alla
persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro il
decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini
preliminari senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 408,
secondo comma, del codice di procedura penale";
che, di conseguenza, essendo ricavabile dal diritto positivo un
rimedio in grado di tutelare il diritto della persona offesa dal
reato nell'ipotesi prevista dall'art. 408, secondo comma, del codice
di procedura penale, quando venga omessa la notifica della richiesta
di archiviazione, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte Suprema di cassazione con ordinanza del 7
marzo 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte