Ordinanza n. 257/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
ordinanze emesse il 23 novembre 1996 dal pretore di Belluno, sezione
distaccata di Feltre, nel procedimento penale a carico di Facchin
Mario ed altro, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1997 ed il 10 gennaio 1997 dal pretore di
Firenze nel procedimento penale a carico di King Harriet Susan,
iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre,
con ordinanza del 23 novembre 1996 e il pretore di Firenze, con
ordinanza del 10 gennaio 1997, hanno sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art.
60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, laddove
esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle
leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti reati la
pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria;
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e,
quindi, vanno riuniti;
che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 145 del 23 maggio 1997, successiva alla pronuncia delle
ordinanze di rimessione, e che i giudici a quibus non adducono
argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Belluno, sezione distaccata di Feltre e dal pretore di Firenze con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte