Ordinanza n. 257/1998
Altra decisione · depositata il 09/07/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 2legge 421/1992
citata
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 14legge 421/1992
- art. 2legge 59/1997
- art. 1d.lgs. 396/1997
- art. 11legge 59/1997
- art. 45legge 59/1997
- art. 1legge 59/1997
- art. 1legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera e) della legge della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 38
(Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed
economico del personale dell'amministrazione regionale e per la
contrattazione decentrata a livello regionale) promosso con ordinanza
emessa l'11 giugno 1997 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto
dalla Federazione provinciale lavoratori funzione pubblica - CGIL ed
altra contro la Regione Siciliana ed altro, iscritta al n. 857 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Francesco Torre e Giovanni Lo Bue per la Regione
Siciliana;
Ritenuto che, con ricorso al T.A.R. della Sicilia, proposto - ex
art. 28, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento) - contro la Regione Siciliana e l'Assessorato regionale
alla presidenza della Regione Siciliana, le Federazioni provinciale e
regionale lavoratori funzione pubblica (C.G.I.L.) impugnavano la nota
con la quale il direttore regionale, in data 8 marzo 1997,
unilateralmente disponeva una nuova articolazione dell'orario di
lavoro per il personale delle direzioni regionali della
programmazione e per i rapporti extraregionali;
che nel giudizio a quo le organizzazioni sindacali ricorrenti
lamentano la violazione - ad opera della nota impugnata - dell'art.
3, comma 1, lettera e), della legge della Regione Siciliana 19 giugno
1991, n. 38 (Nuove disposizioni per la disciplina dello stato
giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale e
per la contrattazione decentrata a livello regionale), che devolve
alla contrattazione collettiva la materia dell'"orario di lavoro" del
personale regionale, "la sua durata e distribuzione, i procedimenti
di rispetto";
che il T.A.R. della Sicilia, sezione I, dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera e), della citata legge
della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 38, nella parte in cui
devolve ad accordi sindacali (accanto ad altri aspetti
dell'organizzazione del lavoro presso l'amministrazione regionale e
del rapporto di impiego) la regolamentazione dell'orario di lavoro
del personale dell'amministrazione regionale, giacché, ad avviso del
collegio rimettente, la disciplina impugnata contrasterebbe con
l'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, in relazione alle
norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui all'art. 2,
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), il quale - nella lettura offertane dal giudice a quo,
anche alla luce del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) -
valorizza le funzioni dirigenziali, con l'attribuzione ai dirigenti
dei poteri organizzativi e di gestione del personale, ridimensionando
la partecipazione sindacale alla funzione organizzativa
dell'attività lavorativa, come emergerebbe in modo particolare dalle
previsioni della lettera a) e della lettera g), n. 1, dello stesso
art. 2, della legge n. 421 del 1992 e dalla corrispondente disciplina
recata dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993.
Considerato che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) - anteriore all'emissione
dell'ordinanza di rimessione, ma in essa non menzionata - prevede,
all'art. 11, comma 6, talune modificazioni all'art. 2, comma 1, della
legge n. 421 del 1992, ed al comma 4, dello stesso articolo richiama
i princìpi contenuti nell'art. 2, della legge n. 421 del 1992,
prevedendone l'integrazione, l'ulteriore svolgimento, e l'eventuale
modifica da parte del legislatore delegato;
che tra i princìpi e criteri direttivi ai quali il legislatore
delegato dovrà attenersi viene indicato l'obiettivo di completare
l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del
lavoro privato e la conseguente estensione al primo delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
privato nell'impresa (lettera a)) nonché quello di prevedere
procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro (lettera h));
che la disciplina dell'orario di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, sotto il profilo della devoluzione di questa materia al
potere di direzione e gestione dei dirigenti ovvero alla
contrattazione collettiva, originariamente contenuta nel citato
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha subito anche
successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione varie
modificazioni;
che, in particolare, l'art. 1 del decreto legislativo 4 novembre
1997, n. 396 (Modificazioni al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in
materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività
sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 11,
commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha sostituito l'art.
45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, il quale, al comma 1,
prevede ora - senza l'aggiunta di precisazioni ulteriori - che "la
contrattazione collettiva si svolge su tutte la materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali";
che numerose modificazioni sono state introdotte dal recente
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) - anch'esso
successivo all'emissione dell'ordinanza di rimessione - al decreto
legislativo n. 29 del 1993, il quale, all'art. 1, comma 3 - nel testo
modificato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 80 del 1998 -
stabilisce che non solo i principi desumibili dall'art. 2, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, bensì anche quelli di cui all'art.
11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono, per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica;
che il decreto legislativo n. 80 del 1998 (artt. 11 e 12) ha
modificato i menzionati artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 29
del 1993, sopprimendo l'esplicito riferimento - in sede di disciplina
delle funzioni dirigenziali - alla materia dell'orario di servizio e
dell'articolazione dell'orario di lavoro, ed includendo tra le
funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 16,
comma 1, lettera h)) "le attività di organizzazione e gestione del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro" e, tra le
funzioni dei dirigenti "art. 17, comma 1, lettera e)) "la gestione
del personale ... assegnato ai propri uffici";
che l'art. 43 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ha altresì
abrogato il comma 2, dell'art. 45, del decreto legislativo n. 29 del
1993, il quale stabiliva che "gli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle
procedure di informazione e di esame regolate dall'art. 10 e dai
contratti collettivi";
che le numerose integrazioni ed innovazioni normative
sopravvenute all'emissione dell'ordinanza di rinvio - riguardanti
tanto l'estensione dell'area rimessa alla contrattazione collettiva
quanto l'ampiezza delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali
- hanno modificato in modo significativo il quadro normativo
complessivo dal quale il Collegio rimettente desume le norme
fondamentali di riforma economico-sociale che si assumono violate
dalla legge regionale denunciata;
che la complessa disciplina sopravvenuta appare suscettibile di
incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all'esame di
questa Corte, essendo state modificate ed integrate le disposizioni
assunte dal collegio rimettente a termine di raffronto della
illegittimità costituzionale della disposizione impugnata;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al
quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio
pendente davanti ad esso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, sezione I.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte