Ordinanza n. 257/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18
del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 9 ottobre 1998 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto da Donato Di Natale, iscritta al n. 65 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione di Donato Di Natale;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un ufficiale di
polizia giudiziaria, il quale aveva proposto ricorso contro la
decisione della commissione di disciplina di secondo grado per gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che lo aveva ritenuto
responsabile di illecito disciplinare applicando la sanzione della
sospensione dall'impiego per un mese, la Corte di cassazione, con
ordinanza emessa il 9 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento
all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 (inseriti nel
capo III del titolo I, delle disposizioni relative alla polizia
giudiziaria) del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);
che le disposizioni denunciate regolamentano le sanzioni, il
procedimento ed i ricorsi disciplinari per gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria relativamente alle trasgressioni che si
riferiscono all'esercizio di tali loro funzioni, stabilendo, in
particolare: che competente a giudicare dell'azione disciplinare,
promossa dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui
distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio, è una commissione
composta da due magistrati, nominati dal consiglio giudiziario, e da
un ufficiale di polizia giudiziaria, nominato dall'amministrazione di
appartenenza dell'incolpato (art. 17); che contro la decisione della
commissione può essere proposto ricorso a una commissione di secondo
grado, la quale ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed
è composta da due magistrati, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura, e da un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente
alla stessa amministrazione dell'incolpato; che contro le decisioni
di secondo grado può essere direttamente proposto ricorso per
cassazione per violazione di legge (art. 18);
che il giudice rimettente ritiene che le commissioni di
disciplina siano da qualificare come giudice speciale, la cui
istituzione è vietata dall'art. 102, secondo comma, della
Costituzione, essendo ammesso nei confronti delle decisioni della
commissione centrale esclusivamente ricorso per cassazione per
violazione di legge, e non invece gli ordinari rimedi giurisdizionali
previsti per i provvedimenti amministrativi; le commissioni, inoltre,
configurerebbero un giudice speciale di nuova istituzione, non
salvaguardato dalla VI disposizione transitoria e finale della
Costituzione, in quanto in precedenza le sanzioni disciplinari nei
confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria erano
applicate direttamente dal procuratore generale presso la corte
d'appello (si veda l'art. 229 cod. proc. pen. del 1930);
che la parte privata, ricorrente nel giudizio principale, si è
costituita nel giudizio dinanzi alla Corte, per sostenere la
fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
questa Corte, esaminando una questione identica, con la sentenza n.
394 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
18, comma 5, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271: ossia di quella, tra
le disposizioni denunciate, che valeva a configurare come
giurisdizionale, anziché come amministrativa, l'attività delle
commissioni di disciplina, prevedendo che contro le decisioni della
commissione centrale potesse essere direttamente proposto ricorso per
cassazione per violazione di legge;
che, essendo venuta meno, a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale, la disposizione dalla quale derivava
il vizio denunciato dal giudice rimettente, la questione ora proposta
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in
riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte