Ordinanza n. 257/2000
Altra decisione · depositata il 06/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 214Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- art. 8legge 52/1996
- art. 21legge 52/1996
usata come parametro
citata
- art. 1161Codice della navigazione
- art. 1176Codice della navigazione
- art. 1177Codice della navigazione
- art. 3legge 561/1993
- art. 21legge 52/1992
- art. 15Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- art. 1Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1,
lettera gg) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),
promossi con ordinanze emesse il 25 e il 28 maggio 1999 dal giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Sassari nei
procedimenti penali a carico di F. V. e di C. F., iscritte ai nn. 506
e 507 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore il giudice per
le indagini preliminari della Pretura di Sassari ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1,
lettera gg), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),
nella parte in cui abroga l'art. 1161 del codice della navigazione,
mediante l'abrogazione dell'intera legge 28 dicembre 1993, n. 561
(Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi), che,
all'art. 3, comma 1, aveva dettato una nuova disciplina sostitutiva
di detta norma;
che il rimettente premette che il pubblico ministero aveva
chiesto emettersi decreto penale di condanna per il reato di cui
all'art. 1161 cod. nav., eccependo, in subordine, l'illegittimità
costituzionale della disposizione abrogatrice;
che, a chiarire il quadro normativo sul quale è intervenuta
la disposizione denunciata, il rimettente ricorda che l'art. 3 della
legge n. 561 del 1993 ha modificato, sostituendolo, l'art. 1161 cod.
nav. e che l'art. 214, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo
n. 58 del 1998 ha successivamente abrogato l'intera legge n. 561 del
1993, e dunque il dettato del sostituito art. 1161 cod. nav.;
che, tuttavia, il decreto legislativo n. 58 del 1998 è stato
emanato in virtù della delega conferita al Governo con l'art. 21
della legge 6 febbraio 1992, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità
europee - legge comunitaria 1994), limitatamente alla normativa
avente ad oggetto i servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari e l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento
mobiliare e degli enti creditizi;
che tale oggetto è affatto diverso da quello cui si
riferisce l'art. 1161 cod. nav., che incrimina l'abusiva occupazione
di spazio demaniale e l'inosservanza dei limiti alla proprietà
privata;
che, a parere del rimettente, la disposizione abrogatrice è
evidentemente frutto di un errore del legislatore, alla cui
correzione non può provvedere il giudice in via interpretativa;
che, inoltre, l'abrogazione in parola risulterebbe
particolarmente irragionevole, comportando la rinuncia al controllo e
alla tutela del bene, garantito dalla Costituzione, della
conservazione del paesaggio e dell'ambiente costieri.
Considerato che in entrambe le ordinanze il rimettente dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, lettera
gg), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in
cui abroga l'intera legge 28 dicembre 1993, n. 561, perché in tal
modo viene irragionevolmente abrogato l'art. 1161 cod. nav., malgrado
nella legge di delegazione non fosse in alcun modo compresa la
materia della occupazione del demanio;
che le ordinanze di rimessione sollevano identica questione e
va pertanto disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, successivamente alle ordinanze, la norma impugnata è
stata modificata dalla legge 15 giugno 1999, n. 205 (Delega al
Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al
sistema penale e tributario);
che, in particolare, l'art. 15 di detta legge ha, al comma 1,
sostituito la lettera gg) del comma 1 dell'art. 214 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, in modo che risultano abrogati i soli artt. 1,
comma 1, lettera m), e 2, comma 1, lettera f), della legge 28
dicembre 1993, n. 561, e ha disposto, al comma 2, che tale legge, per
le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si
considera non abrogata;
che inoltre l'art. 4 della medesima legge n. 205 del 1999,
nel dettare i principi e i criteri direttivi per la riforma del
sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione, ha
escluso dalla delega relativa alla trasformazione in illeciti
amministrativi delle contravvenzioni contenute nel codice della
navigazione l'art. 1161, unitamente agli artt. 1176 e 1177, cod.
nav.;
che con tali interventi il legislatore ha dunque inteso
escludere che l'abrogazione disposta dall'art. 214, comma 1, lettera
gg), del d.lgs. n. 58 del 1998 possa essere riferita, tra l'altro,
all'art. 1161 cod. nav., come sostituito dall'art. 3 della legge
n. 561 del 1993;
che pertanto va disposta la restituzione degli atti al
giudice a quo perché valuti, alla luce delle novità apportate dalla
legge n. 205 del 1999, se la questione sollevata sia tuttora
rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari della Pretura di Sassari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte