Ordinanza n. 257/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dellostraniero), promosso con ordinanza emessa il 27
settembre 2000 dal tribunale di Padova nel procedimento civile
vertente tra Osasu Cizini e la prefettura di Padova, iscritta al
n. 794 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 52 dell'anno 2000;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa in data
27 settembre 2000 (r.o. n. 794 del 2000), nel corso di un
procedimento civile promosso da uno straniero, che aveva impugnato il
provvedimento di divieto di reingresso nel territorio dello Stato
italiano, emesso nei suoi confronti dal prefetto contestualmente al
decreto di espulsione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero);
che il rimettente osserva che il regime normativo contemplato
dalle norme impugnate, nel prevedere che lo straniero espulso non
possa rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno (comma 13), dispone che
detto divieto opera per un periodo di cinque anni, salvo che il
pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento
che decide sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione ne
determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre
anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e
tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel
territorio dello Stato;
che, ad avviso del giudice a quo, detta previsione,
riconoscendo il potere del giudice di rideterminare la durata del
divieto di reingresso dello straniero espulso solo nel caso in cui lo
stesso giudice decida sul ricorso avverso il provvedimento di
espulsione, ed escludendolo in caso di impugnazione del solo
provvedimento relativo alla entità della durata del divieto di cui
si tratta, sarebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 24 e 113
della Costituzione, in quanto lederebbe il diritto di difesa ed
escluderebbe la tutela giurisdizionale contro l'atto amministrativo
prefettizio che determina in cinque anni la durata del divieto di
reingresso;
che, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, il regime
giuridico impugnato violerebbe il principio di ragionevolezza, non
comprendendosi il motivo per il quale la valutazione della congruità
della durata del divieto di cui si tratta dovrebbe essere di
esclusiva competenza del giudice e non potrebbe, invece, essere
compiuta dal prefetto contestualmente alla emanazione del decreto di
espulsione. La disciplina in questione sarebbe anche in contrasto con
gli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto lederebbe il diritto di
ogni uomo di vedere valutato il proprio comportamento, oltre a
costringere lo straniero a subire la emanazione di un provvedimento
di divieto di reingresso per la durata di cinque anni, e ad
instaurare un procedimento giurisdizionale del tutto inutile,
nonostante le ovvie difficoltà legate alla sua condizione;
che il giudice a quo prospetta, infine, il vulnus
all'art. 102 della Costituzione, per contrasto con il principio della
separazione dei poteri, in quanto la normativa di cui si tratta
demanderebbe al giudice un'attività non giurisdizionale, ma
sostanzialmente amministrativa, quale quella attinente alla
valutazione della congruità della durata del divieto di reingresso
per un periodo di cinque anni, in contrasto, altresì, con il
principio di buonandamento dell'amministrazione della giustizia, di
cui all'art. 97 della Costituzione;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
inammissibilità o infondatezza della questione, rilevando che i dubbi
di legittimità costituzionale avanzati dal rimettente derivano da
una interpretazione inesatta della normativa denunziata.
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è già stata rimessa alla Corte dallo stessotribunale di Padova con
ordinanza 1o agosto 2000 e dichiarata manifestamente infondata con
l'ordinanza n. 165 del 2001;
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, in quanto il
giudice a quo si basa su un erroneo presupposto interpretativo, cioè
l'esistenza di una preclusione, per lo straniero espulso, di
ricorrere al giudice per ottenere esclusivamente la rideterminazione
della durata del divieto di reingresso;
che rientra nella discrezionalità del legislatore
l'attribuzione ad un giudice (sia amministrativo, siaordinario: nella
fattispecie la normativa si riferisce ad entrambi) del potere - in
sede di decisione del ricorso giurisdizionale - di annullare un atto
amministrativo (anche parzialmente), affidando (ove ritenuto
rispondente ad esigenze di speditezza) anche il potere di determinare
la durata di una prescrizione (nella specie effetto interdittivo),
fissando alcuni criteri di legittimità, pur lasciando spazio ad una
valutazione discrezionale (ordinanza n. 165 del 2001).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113, 2, 3,
102 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte