Ordinanza n. 258/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 159/1976
- art. 3legge 689/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
quinto comma, seconda parte della legge 30 aprile 1976, n. 159 così
come modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689
(Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543,
concernente modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159,
nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4
marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo
1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159), promossi con due
ordinanze emesse il 6 dicembre 1983 dalla Corte di Cassazione sui
ricorsi proposti da Gambarino Carlo e Oliviero Antonio, iscritte ai nn.
945 e 946 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 19 bis e 13 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Corte di
Cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, lett. d) e quinto comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159, nel
testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, in
quanto tale norma da un lato impone ai cittadini italiani possessori di
natanti non iscritti in pubblici registri nazionali l'obbligo
penalmente sanzionato di dichiararne il possesso e di venderli ovvero
importarli e nazionalizzarli a proprio nome, e dall'altro ricollega
all'osservanza di tali prescrizioni l'esonero dalle sole sanzioni
amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali e non anche
dalle sanzioni penali;
che ad avviso della Corte rimettente tale disciplina contrasterebbe
con l'art. 24, secondo comma, Cost., sostenendosi che l'esecuzione dei
predetti adempimenti darebbe necessariamente luogo ad un'autodenuncia
per il delitto di contrabbando doganale del natante e che perciò il
mancato esonero dalle relative sanzioni comprometterebbe il diritto di
difesa, che non consente che alcuno sia tenuto a confessare di aver
commesso un reato;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto
che la questione, ove ritenuta ammissibile, sia dichiarata non fondata,
essendo stata già decisa con la sentenza n. 236 del 1984.
Considerato che in effetti tale questione, già sollevata nei
medesimi termini e rispetto a fattispecie analoghe da altri giudici, è
stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la citata sentenza:
e ciò essenzialmente sul rilievo - peraltro condiviso dalla stessa
Corte rimettente (ord. 945/84) - che non vi è alcun rapporto di
conseguenzialità necessaria tra il possesso illecito del natante
all'estero da parte del residente ed il reato di contrabbando doganale,
il quale rappresenta invece una semplice eventualità di fatto
conseguente all'introduzione dell'imbarcazione ed alla sua
utilizzazione nel territorio dello Stato in epoca precedente alla
dichiarazione di cui all'art. 2, quarto comma della legge n. 159 del
1976;
che, conseguentemente, le dichiarazioni e gli adempimenti di cui
all'art. 3 della legge n. 689 del 1976 attengono a fatti diversi da
quelli costitutivi del delitto di contrabbando e non possono quindi
essere considerati, di per sé, autodenuncia del reato medesimo,
eventualmente commesso in epoca precedente;
che non essendo gli imputati, nei giudizi a quibus, chiamati a
rispondere del reato omissivo di cui al quinto comma, secondo periodo,
dell'art. 2 della legge n. 159 del 1976, nel testo sostituito dall'art.
3 della legge n. 689 del 1976, la Corte rimettente non è chiamata a
fare applicazione delle norme da essa censurate, sicché la questione
dedotta si appalesa irrilevante;
che pertanto essa va dichiarata manifestamente inammissibile, non
essendo state addotte argomentazioni o profili nuovi rispetto a quelli
già esaminati nella precedente decisione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e quinto
comma della legge 30 aprile 1976, n. 159, nel testo sostituito
dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, sollevata in
riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dalla Corte di
Cassazione con le due ordinanze in data 6 dicembre 1983 indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte