Ordinanza n. 258/1986
Altra decisione · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 6/1972
- art. 13d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 7 dicembre 1977 e riapprovata il 2 novembre 1978 dall'Assemblea
regionale della Liguria (avente per oggetto "Riassetto
dell'organizzazione periferica del turismo della Regione Liguria e
delega agli Enti locali di funzioni amministrative regionali in materia
di turismo e industria alberghiera"), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 novembre 1978,
depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 32 del
registro ricorsi 1978.
Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che, con ricorso del 17 novembre 1978, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 128 e 81 Cost., della
legge della Regione Liguria 7 dicembre 1977, riapprovata il 2 novembre
1978 (recante norme sul "riassetto dell'organizzazione periferica del
turismo e delega agli enti locali di funzioni amministrative regionali
in materia di turismo e industria alberghiera"), nella parte in cui:
a) sopprime gli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) di
Genova, Imperia, La Spezia e Savona, già istituiti con legge dello
Stato (art. 1);
b) dispone il passaggio ai Comuni della Regione del personale degli
E.P.T. soppressi (art. 3);
c) non prevede la presenza nel collegio dei revisori dei conti dei
nuovi enti turistici istituiti dalla Regione di un rappresentante del
Ministero del tesoro (art. 12);
d) omette di determinare il compenso dei revisori stessi (art. 13
cit.);
che la Regione Liguria si è costituita in giudizio, in persona del
Presidente della Giunta regionale, assumendo l'infondatezza della
questione sollevata in quanto la materia "turismo" rientra nella
competenza legislativa primaria delle Regioni, tanto che l'art. 1 del
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, aveva trasferito gli E.P.T. alle Regioni;
l'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aveva compreso tra le
funzioni regionali l'istituzione, il controllo e la soppressione degli
enti pubblici operanti nelle materie trasferite alle Regioni; la legge
23 febbraio 1978, n. 38, aveva infine previsto la possibilità della
soppressione degli E.P.T. con legge regionale;
considerato che la sopravvenuta legge statale 17 maggio 1983, n.
217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica), espressamente destinata a
definire i principi fondamentali in materia di turismo e industria
alberghiera (art. 1), dispone che le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano "provvedono alla costituzione di Aziende di promozione
turistica (APT), quali organismi tecnico - operativi e strumentali
muniti di autonomia amministrativa e di gestione" (art. 4, comma
primo), prevedendo altresì che "con lo scioglimento degli enti
provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno
e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale",
venendo destinato "con legge regionale agli organismi ai quali sono
state attribuite o delegate le relative funzioni "(art. 4, penultimo e
ultimo comma);
che una successiva legge della Regione Liguria del 21 luglio 1986,
n. 15 (G.U. n. 39, 3ª Serie speciale, 4 ottobre 1986) stabilisce che
fino a quando con legge regionale non sarà disposta la destinazione
del personale degli E.P.T., a seguito della soppressione di tali enti
ai sensi dell'art. 4 della legge citata n. 217 del 1983, le Province
esercitano le funzioni delegate avvalendosi degli uffici degli enti
stessi (art. 8);
che, pertanto, in seguito all'entrata in vigore della nuova legge
dello Stato, è cessata la materia del contendere essendo venuto meno
ogni interesse all'oggetto del giudizio (come dimostrato dalla stessa
legge regionale della Liguria n. 15/1986 ora citata), in quanto
l'intera materia è ormai disciplinata secondo i principi fondamentali
della legge - quadro, che ha operato direttamente la soppressione degli
enti oggetto della norma regionale impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio
dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 32 del 1978).
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FBRRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte