Ordinanza n. 258/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Treviso
nel procedimento penale a carico di Levanovich Claudio, iscritta al
n. 783 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 1, prima s.s., dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Bergamo
nel procedimento penale a carico di Loss Attilio, iscritta al n. 19
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima s.s. dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che con ordinanze 8 ottobre 1986 sia il
Tribunale di Treviso che il Tribunale di Bergamo sollevavano
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 secondo co.
cod.pen. con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.;
che la norma citata è stata impugnata nella parte in cui non
consente che il giudice possa ritenere la continuazione del reato
quando l'unicità del disegno criminoso si riferisca a reati meno
gravi, già giudicati, rispetto a quelli oggetto del giudizio in
corso;
che in ambo i giudizi è intervenuto, davanti a questa Corte, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato che ha chiesto la declaratoria di infondatezza
della questione;
Considerato, in diritto, che la questione è stata recentemente
risolta da questa Corte con sent. 27 marzo 1987 n. 115, che ha
dichiarato la questione non fondata nei sensi di cui in motivazione;
che, pertanto, dev'essere affermata la manifesta infondatezza in
ordine alla questione che viene ora sollevata;
che, i giudizi, però, devono essere riuniti per decidere le
identiche questioni con unica ordinanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen.,
sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanze ambo datate 8
ottobre 1986 (rispettivamente n. i. 783/86 e 19/87 Reg. ord.) con
riferimento agli art. li 3 e 25 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte