Ordinanza n. 258/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del
codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura
civile, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1988 dal Pretore di
Torino nel procedimento civile vertente tra Fioraso Angelo e Contro'
Mario ed altra, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Torino, chiamato a decidere una
controversia nella quale, fra le stesse parti, a ruoli invertiti, era
stata già emessa sentenza definitiva dal giudice conciliatore, che
aveva statuito in ordine all'individuazione delle responsabilità in
una collisione fra autoveicoli, con ordinanza in data 9 marzo 1988
(R.O. n. 418 del 1988), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo
comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3,
24, 102 e 106 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che
sentenze passate in giudicato e pronunciate secondo equità dal
giudice conciliatore abbiano efficacia vincolante in successivi
giudizi vertenti sul medesimo fatto, da decidersi secondo diritto;
che, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 3 e 24 della
Costituzione risulterebbero violati in quanto un cittadino che nutre
legittima aspettativa di un giudizio da emettersi secondo diritto
viene a trovarsi di fronte all'ostacolo insuperabile di un giudizio
già emesso secondo equità, e viceversa;
che si verificherebbe, inoltre, violazione dell'art. 102,
secondo comma, della Costituzione, per la presunta funzione di
giudice speciale affidata al conciliatore (cui esclusivamente
apparterrebbe il potere di emettere sentenze secondo equità,
ricorribili solo per cassazione ed indicative di una posizione non
riconducibile all'esercizio della giurisdizione ordinaria);
che sussisterebbe, infine, violazione dell'art. 102, secondo
comma, della Costituzione per effetto dell'avvenuta attribuzione a
magistrati onorari di funzioni giurisdizionali senza il rispetto dei
limiti previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario.
Considerato che la questione torna all'esame di questa Corte dopo
la pronunzia dell'ordinanza n. 353 del 1987, con la quale era stata
disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, per la
ragione che, non essendo stata agli atti medesimi allegata copia
della suddetta sentenza del giudice conciliatore, non era consentito
verificare se tale giudice avesse esercitato il potere di decidere
secondo equità e, conseguentemente, se effettivamente sussistesse la
base concreta del sospetto di incostituzionalità, ravvisato dal
Pretore in ciò che le sentenze rese dal conciliatore non vincolino
con l'autorità del giudicato sostanziale altri giudici astretti
all'applicazione dello stretto diritto;
che, invero, dovendo il conciliatore decidere le cause di sua
competenza secondo equità e con l'osservanza dei principi regolatori
della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla
qualificazione giuridica del fatto (pur potendo dare rilievo a motivi
soggettivi di comportamento, di regola irrilevanti per il diritto) e
non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme
di diritto;
che, nella specie, la sentenza resa dal Conciliatore di Torino,
acquisita agli atti in occasione della nuova rimessione della
questione, non contiene alcun elemento alla cui stregua possa
affermarsi che il giudice abbia fatto uso di poteri equitativi,
risultando, all'opposto, il contesto argomentativo della sentenza
stessa sintomatico della decisione secondo diritto;
che, pertanto, alla stregua di quanto sopra ricordato, appare
insussistente il presupposto del sollevato dubbio di
incostituzionalità, con conseguente manifesta infondatezza della
relativa questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo
comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3,
24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte