Ordinanza n. 258/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1989
dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Iovene
Maria e Iovene Vincenzo ed altro, iscritta al n. 48 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Iovene
Maria contro Iovene Vincenzo e Carlo avente ad oggetto una divisione
ereditaria, il Tribunale di Napoli ha sospeso il giudizio di
convalida del sequestro giudiziario sui beni oggetto della
controversia, disposto dal giudice istruttore con ordinanza emessa
fuori udienza il 7 dicembre 1988, ed eseguito oltre il termine di
trenta giorni dalla sua pronuncia, ed ha sollevato, con ordinanza
emessa il 25 ottobre 1989 (R.O. n. 48 del 1990), questione di
legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 della
Costituzione, dell'art. 675 del codice di procedura civile, nella
parte in cui, nella interpretazione fornitane dalla giurisprudenza,
non prevede che, in caso di sequestro emesso fuori d'udienza, il
termine di trenta giorni per la sua esecuzione, stabilito dalla
stessa norma a pena di inefficacia, decorra dalla comunicazione del
provvedimento alla parte;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata,
interpretata nel senso dianzi indicato, facendo decorrere i termini
processuali per l'esecuzione del provvedimento cautelare emesso fuori
d'udienza dalla pronuncia dello stesso, senza che vi sia alcuna
possibilità di distinguere a seconda che la parte ne abbia avuto
conoscenza (legale) o no, violerebbe il diritto di difesa, sancito
dal citato art. 24 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con la ordinanza n. 386 del 1988, ha
già dichiarato l'infondatezza della questione;
che nella ordinanza di rimessione non vengono prospettati
argomenti nuovi sui quali possa fondarsi una diversa decisione;
che la questione è pertanto manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale
di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte