Ordinanza n. 258/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 344/1990
usata come parametro
citata
- art. 7legge 9/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21,
promosso con ordinanza emessa il 13 aprile e il 31 maggio 1994 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso
proposto da Della Monica Felice contro la Presidenza del Consiglio
dei ministri ed altro iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Felice Della
Monica, funzionario di cancelleria nel ruolo del personale di
segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali, per l'annullamento del provvedimento di rigetto
dell'istanza di inquadramento nella nona qualifica funzionale, il
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza in
data 13 aprile e 31 maggio 1994 (pervenuta a questa Corte il 16
gennaio 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 24
novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21,
"nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella nona qualifica
funzionale del personale di segreteria inquadrato ai sensi della
legge 27 aprile 1982, n. 186, assunto nelle amministrazioni di
provenienza in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le
qualifiche dell'ex carriera direttiva";
che il ricorrente, proveniente dai ruoli del Comune di Agropoli,
ove era stato assunto nella carriera direttiva in esito a concorso
bandito in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 312
del 1980, è transitato dal comparto "enti locali"
nell'amministrazione dello Stato "comparto Ministeri" in virtù
dell'art. 46 della legge n. 186 del 1982, e pertanto non è stato
ritenuto compreso nella norma di favore impugnata;
che, ad avviso del giudice rimettente, tale esclusione
determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra
dipendenti del comparto ministeriale che si trovano sostanzialmente
nelle medesime condizioni soggettive, così che la sollevata
questione non mette in causa il merito della scelta legislativa di
delimitare l'ambito di applicazione della disposizione in esame a un
determinato comparto, ma si propone soltanto di eliminare una
discriminazione ingiustificata all'interno del medesimo comparto;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che l'art. 7 del d.-l. n. 344 del 1990 ammette al
beneficio dell'inquadramento automatico nella nona qualifica
funzionale, istituita dal d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, converito
nella legge 24 marzo 1986, n. 78, soltanto il personale ministeriale
assunto in esito a concorsi banditi (anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312) per le
qualifiche dell' ex carriera direttiva di consigliere;
che, nell'ambito del personale ministeriale, a coloro che
possono far valere la detta condizione non sono equiparabili coloro
che in tale comparto sono transitati non attraverso un concorso
bandito dall'amministrazione dello Stato, bensì provenienti da una
carriera direttiva intrapresa presso un ente locale in esito al
superamento di un concorso bandito dall'ente medesimo, carriera
comportante funzioni e qualifiche non assimilabili a quelle di una
carriera direttiva statale;
che, pertanto, nella specie non si ravvisano profili di
arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza tali da ledere il
principio di eguaglianza o il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione (cfr., da ultimo, sentenza n. 4 del 1994).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344
(Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti
economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito
nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Campania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte