Ordinanza n. 258/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 223/1991
usata come parametro
citata
- art. 18Statuto dei lavoratori
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 3
dicembre 1996 dal pretore di Sassari sui ricorsi riuniti proposti da
Bernardini Loris ed altri contro Banca di Sassari s.p.a., iscritta al
n. 13 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visti gli atti di costituzione della Banca di Sassari s.p.a. e del
Sindacato nazionale personale direttivo del credito nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avv.ti Lucio Laurenti per la Banca di Sassari s.p.a. e
Manlio Abati per il Sindacato nazionale personale direttivo del
credito;
Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso dalla Sidirbank e
da alcuni funzionari della Banca di Sassari s.p.a. a contestazione
del diritto del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro
con questi ultimi, secondo la procedura di cui all'art. 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 - il pretore di Sassari, in funzione di
giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato
art. 24 della legge n. 223 del 1991;
che, secondo il rimettente, l'interpretazione letterale delle
disposizioni che disciplinano la fattispecie de qua - ed in
particolare del richiamo operato dalla norma impugnata tra l'altro al
comma 9 dell'art. 4 della stessa legge, che individua negli
impiegati, negli operai e nei quadri le categorie di lavoratori
collocabili in mobilità - non consente di estendere al personale
avente qualifica dirigenziale la procedura del licenziamento
collettivo oggetto del giudizio, in quanto l'espresso rinvio
contenuto nella norma riguardante tale procedimento porta ad
escludere che il legislatore abbia voluto introdurre differenziazioni
in merito ai lavoratori destinatari delle due distinte procedure;
che ulteriori ragioni militanti per tale esclusione vengono
ravvisate dal rimettente nella incoerenza di una previsione di
licenziamento collettivo dei dirigenti - che necessariamente avrebbe
tra i suoi presupposti di validità la sussistenza di un giustificato
motivo obiettivo - rispetto al regime di recedibilità ad nutum del
loro rapporto di lavoro, nonché nelle diverse conseguenze previste
in caso di non corretto svolgimento da parte dell'impresa della
procedura di licenziamento collettivo (cioè l'inefficacia del
provvedimento risolutorio e il ripristino del rapporto), ovvero di
ingiustificato licenziamento individuale del dirigente, che di norma
comporta sanzioni di tipo indennitario;
che, ciò posto, il pretore osserva come l'esclusione tout court
della categoria dei dirigenti dalla procedura in questione sia
ingiustificata e lesiva dell'art. 3 della Costituzione "in
riferimento agli altri lavoratori", stanti le caratteristiche oggi
assunte dal rapporto di lavoro del personale dirigenziale, in
ragione: a) del consistente allargamento della figura del
"dirigente", che ricomprende - per effetto delle determinazioni della
contrattazione collettiva soprattutto nel sistema bancario - anche
lavoratori come appunto i funzionari, di elevato grado di
qualificazione professionale, ai quali, pur non essendo essi posti al
vertice dell'impresa o di un suo ramo (essendo tuttavia sovraordinati
al rimanente personale), è attribuita una rilevante autonomia ed il
c.d. potere di firma; b) dell'estensione, sempre su base
convenzionale, ai "mini-dirigenti" delle norme limitative, previste
per gli altri lavoratori, in caso di licenziamento individuale,
consentito solo in presenza di un giustificato motivo ex art. 3 della
legge n. 604 del 1966, con conseguente tutela reale ex art. 18 dello
Statuto dei lavoratori;
che dunque, a giudizio del rimettente, l'elemento fiduciario non
caratterizza più in modo determinante il rapporto di lavoro di tutto
il personale direttivo, per cui, se la presenza dell'intuitus
personae vale a dare ragione della diversità della disciplina in
tema di recesso tra i dirigenti e gli altri lavoratori, tale
differenziazione appare ingiustificata nel caso in cui, per legge o
per convenzione, anche il rapporto di lavoro dei dirigenti non
risulta più improntato principalmente sull'elemento fiduciario, e,
di conseguenza, la scelta legislativa di sottrarre dalla procedura di
cui all'art. 24 tutto il personale direttivo si appalesa ancor più
irragionevole ove si abbia riguardo al fatto che, in tema di
licenziamento collettivo, l'intuitus personae non rileva
assolutamente, discendendo la determinazione del recesso del datore
dalla presenza di un giustificato motivo obiettivo;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della
questione, in ragione della disomogeneità delle categorie di
lavoratori posti a confronto e della differenziazione del rapporto di
lavoro dei dirigenti (cui vengono equiparati i funzionari) da quello
degli operai, impiegati e quadri, che giustifica la diversa
disciplina tanto dei licenziamenti individuali, quanto di quelli
collettivi;
che si è costituito il Sindirigenticredito - Sindacato nazionale
personale direttivo del credito (già Sidirbank) - che ha concluso
per l'infondatezza della questione, con specifico richiamo alla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esclusione ex lege del
personale dirigenziale dall'àmbito di applicabilità delle
disposizioni di legge limitative del potere di recesso
dell'imprenditore non viola né il principio di uguaglianza né, più
in generale, la garanzia di parità di trattamento dei lavoratori;
che si è costituita, altresì, la Banca di Sassari s.p.a., la
quale ha chiesto - per il caso in cui si accedesse
all'interpretazione del limitato àmbito di applicazione della norma
censurata - l'accoglimento della sollevata questione, sulla base di
motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dal rimettente;
Considerato che il giudizio a quo ha per oggetto l'applicabilità
(o non) ai funzionari del settore bancario e creditizio, della
procedura di licenziamento collettivo prevista dall'art. 24 della
legge n. 223 del 1991;
che - secondo il rimettente - tale norma sarebbe irragionevole e
contraria al principio di eguaglianza nella parte in cui, richiamando
l'art. 4, comma 9, della stessa legge, viene ad escludere la
categoria dei dirigenti dalla procedura in questione, valevole
unicamente per gli operai, gli impiegati e i quadri;
che, tuttavia, dal contesto dell'ordinanza non appare in alcun
modo esplicitato l'assunto - costituente l'imprescindibile
presupposto ermeneutico su cui il rimettente, in base alla sua stessa
prospettazione, avrebbe dovuto fondare la questione sottoposta al
vaglio della Corte - di una piena equiparazione della categoria dei
funzionari a quella dei dirigenti;
che d'altronde una tale premessa interpretativa - controversa in
giurisprudenza, con riferimento al contratto collettivo nazionale di
lavoro, stipulato il 22 novembre 1990 e rinnovato il 22 giugno 1995,
il cui art. 1 distingue espressamente il personale direttivo in
dirigenti e funzionari - si porrebbe altresì in palese ed insanabile
contraddizione con la contestuale affermazione, fatta dal rimettente,
dell'estensibilità ai funzionari, in caso di licenziamento
illegittimo, della tutela reale, esclusa per i dirigenti;
che dunque la questione, così come prospettata, non attinge il
livello d'una necessaria verifica di costituzionalità, rimanendo
ancora nell'àmbito della mera interpretazione (di esclusiva
competenza del giudice del lavoro) della denunciata disposizione,
implicante la indispensabile previa qualificazione dei destinatari di
questa, anche alla stregua delle norme del contratto collettivo che
regolano l'inquadramento nelle varie categorie di lavoratori;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal pretore di Sassari, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte