Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/2001

Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12legge 217/1990

citata

  • art. 11legge 217/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello

Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 17

ottobre 2000 dalla Corte di appello di Milano sull'istanza proposta

da Litta Modignani Gian Maurizio, iscritta al n. 806 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di liquidazione dei

compensi spettanti al difensore di un imputato ammesso al patrocinio

a spese dello Stato, la Corte di appello di Milano, con ordinanza del

17 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti);

che il rimettente, premesso che l'attività svolta dal

difensore era consistita nella predisposizione e presentazione di un

ricorso per cassazione avverso una sentenza penale di condanna e che

la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso,

condannando l'imputato al versamento della somma di L. 2.000.000 in

favore della cassa delle ammende, dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 12 della legge n. 217 del 1990 nella parte

in cui "impone la liquidazione dei compensi al difensore

dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per l'opera

prestata nei giudizi di gravame, senza possibilità di preventiva o

successiva valutazione dell'esistenza di minimi requisiti di

fondatezza o ragionevolezza dell'impugnazione, ed anche in caso di

impugnazione inammissibile o manifestamente infondata";

che, in particolare, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe

contrastante con il principio di ragionevolezza e con quello di buon

andamento della amministrazione, garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost.,

accordare i beneficiconnessi al patrocinio a spese dello Stato non

solamente alle attività che siano leale espressione del diritto di

difesa, ma anche all'uso distorto di un mezzo di gravame, volto a

conseguire, esclusivamente, un indebito differimento della

definitività della condanna;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, o

comunque infondata, in quanto la richiesta introduzione di meccanismi

di controllo sulla possibile fondatezza della impugnazione proposta

da chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato comporterebbe

necessariamente una pluralità di possibili opzioni applicative ed,

in quanto tale, verrebbe ad esulare dai compiti di questa Corte;

che, sempre ad avviso dell'Avvocatura, non potendo la norma

censurata considerarsi diretta ad incentivare l'uso dilatorio delle

impugnazioni, dovrebbe escludersi, nella specie, la violazione del

generale canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della

Costituzione;

che, infine, non pertinente sarebbe il richiamo al principio

di buon andamento dell'amministrazione che riguarderebbe il solo

aspetto organizzativo della funzione giudiziaria.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

entrata in vigore la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla

legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), il cui art. 11 ha modificato

l'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), introducendo,

dopo il comma 2 di detto articolo, un comma 2-bis il quale, oltre ad

innovare la procedura per la liquidazione dei compensi, dispone che

"Il compenso per le impugnazionicoltivate dalla parte è liquidato

ove le stesse non siano dichiarate inammissibili";

che, risultando in tal modo modificato il quadro normativo di

riferimento della questione sollevata, gli atti devono essere

restituiti al giudice rimettente, perché valuti se la questione

possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di

Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte