Ordinanza n. 258/2001
Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 217/1990
usata come parametro
citata
- art. 11legge 217/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 17
ottobre 2000 dalla Corte di appello di Milano sull'istanza proposta
da Litta Modignani Gian Maurizio, iscritta al n. 806 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di liquidazione dei
compensi spettanti al difensore di un imputato ammesso al patrocinio
a spese dello Stato, la Corte di appello di Milano, con ordinanza del
17 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti);
che il rimettente, premesso che l'attività svolta dal
difensore era consistita nella predisposizione e presentazione di un
ricorso per cassazione avverso una sentenza penale di condanna e che
la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso,
condannando l'imputato al versamento della somma di L. 2.000.000 in
favore della cassa delle ammende, dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 12 della legge n. 217 del 1990 nella parte
in cui "impone la liquidazione dei compensi al difensore
dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per l'opera
prestata nei giudizi di gravame, senza possibilità di preventiva o
successiva valutazione dell'esistenza di minimi requisiti di
fondatezza o ragionevolezza dell'impugnazione, ed anche in caso di
impugnazione inammissibile o manifestamente infondata";
che, in particolare, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe
contrastante con il principio di ragionevolezza e con quello di buon
andamento della amministrazione, garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost.,
accordare i beneficiconnessi al patrocinio a spese dello Stato non
solamente alle attività che siano leale espressione del diritto di
difesa, ma anche all'uso distorto di un mezzo di gravame, volto a
conseguire, esclusivamente, un indebito differimento della
definitività della condanna;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, o
comunque infondata, in quanto la richiesta introduzione di meccanismi
di controllo sulla possibile fondatezza della impugnazione proposta
da chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato comporterebbe
necessariamente una pluralità di possibili opzioni applicative ed,
in quanto tale, verrebbe ad esulare dai compiti di questa Corte;
che, sempre ad avviso dell'Avvocatura, non potendo la norma
censurata considerarsi diretta ad incentivare l'uso dilatorio delle
impugnazioni, dovrebbe escludersi, nella specie, la violazione del
generale canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione;
che, infine, non pertinente sarebbe il richiamo al principio
di buon andamento dell'amministrazione che riguarderebbe il solo
aspetto organizzativo della funzione giudiziaria.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
entrata in vigore la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla
legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti), il cui art. 11 ha modificato
l'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), introducendo,
dopo il comma 2 di detto articolo, un comma 2-bis il quale, oltre ad
innovare la procedura per la liquidazione dei compensi, dispone che
"Il compenso per le impugnazionicoltivate dalla parte è liquidato
ove le stesse non siano dichiarate inammissibili";
che, risultando in tal modo modificato il quadro normativo di
riferimento della questione sollevata, gli atti devono essere
restituiti al giudice rimettente, perché valuti se la questione
possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di
Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte