Ordinanza n. 259/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 319/1976
- art. 25legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25
della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal
Pretore di Fornovo Taro nel procedimento penale a carico di Rolli
Arrigo iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 1982;
udito, nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Considerato che il Pretore di Fornovo Taro, con ordinanza 4
dicembre 1981, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione, sollevata dal difensore dell'imputato, concernente la
legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 legge 10 maggio 1976,
n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi
idonei ad individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla
rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella
causa di merito;
Ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione
dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di
esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;
che, di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n.
140 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per
difetto di motivazione sulla rilevanza,
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 legge 10 maggio 1976,
n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta
dal Pretore di Fornovo Taro, con ordinanza 4 dicembre 1981, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte