Ordinanza n. 259/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57Codice penale
- art. 1legge 47/1948
- art. 9legge 47/1948
- art. 13legge 47/1948
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 10Codice penale
- art. 81legge 47/1948
- art. 110legge 47/1948
- art. 595legge 47/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13
della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice penale promosso
con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Letta Gianni ed altra, iscritta al n.
315 del registro ordinanze 84 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 252 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, Sez. IV penale, con ordinanza
emessa il 6 aprile 1982 (pervenuta alla Corte il 13 marzo 1984;
notificata il 20 e comunicata il 22 aprile 1982; pubblicata nella G.U.
n. 252 del 2 settembre 1984 e iscritta al n. 315 R.O. 1984)
"richiamando la motivazione di cui all'ordinanza 28 ottobre 1980"
"ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8
febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p. in relazione all'art. 3 della
Costituzione", ha sospeso il giudizio in cui Letta Gianni e Ammaturo
Grazia erano imputati del delitto previsto dagli artt. 81, 110, 595
cpv. l e 2, 61 n. 10 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, rinviando gli
atti a questa Corte avanti la quale nessuno degli imputati si è
costituito né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che questa Corte, con sent. 22 ottobre 1982, n. 168,
resa tra l'altro sulla ord. 28 settembre 1980 la cui motivazione è
stata richiamata nella ordinanza di rimessione, ha dichiarato non
fondata la questione di costituzionalità la quale va ora dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Disposizioni sulla stampa) e 57 c.p. sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Roma, Sez. IV penale, con ordinanza 6
aprile 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte