Ordinanza n. 259/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/12/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra
i poteri dello stato sollevato, con ricorso del 24 ottobre 1985, dal
giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in Cancelleria il 28
novembre 1985 ed iscritto al n. 31 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che nel corso di procedimento penale a carico di Cauchi
Augusto ed altri, imputati, fra l'altro, di delitti di cui all'art. 285
c.p., il giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze in data 8
novembre 1984 aveva chiesto al Direttore del S.I.S.MI. (Servizio di
informazione per la sicurezza militare) di fornire tutte le notizie in
suo possesso relative ad alcune persone, organizzazioni ed attentati
terroristici;
che il 16 novembre 1984 il Servizio aveva inoltrato al richiedente
una "nutrita "documentazione attinente alla richiesta;
che, avendo successivamente il predetto giudice istruttore chiesto
di conoscere le fonti di alcune notizie, il 23 gennaio 1985 gli era
stato opposto il segreto di Stato, confermato dal Presidente del
Consiglio dei ministri con lettera n. 2113.7/320 del 28 marzo 1985;
che, a seguito di tale provvedimento, il medesimo giudice
istruttore, con ricorso in data 24 ottobre 1985, ha promosso conflitto
di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Corte, prima d'entrare nell'esame del merito del
ricorso, deve, in questa sede, anche accertare, ai fini
dell'ammissibilità del ricorso stesso, la sussistenza in concreto
della materia, oltreché dei requisiti oggettivi, dell'assunto
conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato.
Considerato che, come afferma lo stesso ricorrente, i fatti per i
quali si procede risultano già a conoscenza dell'autorità
giudiziaria, anche per effetto della "nutrita" documentazione fornita
dai responsabili del S.I.S.MI.; e che le notizie, a proposito delle
quali sono stati richiesti i nomi degli informatori dei servizi
segreti, sono a conoscenza della stessa autorità giudiziaria ;
che, tuttavia, nel ricorso non è indicato neppure il minimo
collegamento che i nomi degli informatori, i quali hanno rivelato al
S.I.S.MI. le predette notizie, avrebbero sullo svolgimento delle
ulteriori indagini istruttorie;
che, del resto, lo stesso ufficio del P.M., nel sostenere la
legittimità dell'opposizione del segreto di Stato sull'identità delle
fonti delle informazioni fornite dai servizi, anche in procedimenti
penali aventi per oggetto fatti di eversione, ha invitato il giudice
istruttore ad ulteriormente procedere;
che, in conseguenza, non risulta dalle deduzioni del ricorrente
come l'opposizione del segreto di Stato sulla fonte delle informazioni
fornite dai servizi possa effettivamente impedire il concreto esercizio
della funzione giurisdizionale;
e che, non risultando altrimenti in alcun modo dagli atti
l'incidenza, nella specie, dell'assunto conflitto di attribuzione, non
è consentito entrare nell'esame del merito del ricorso;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto d'attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO
DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO
SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA -
ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO
CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte