Ordinanza n. 259/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
ordinanze emesse il 4 novembre 1986 e il 10 febbraio 1987 dal Pretore
di Cairo Montenotte nei procedimenti penali a carico di Barilaro
Umberto e Francia Claudio, iscritte rispettivamente ai nn. 829 del
registro ordinanze 1986 e 120 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5 e 16,
prima s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che il Pretore di Cairo Montenotte, con
ordinanze 4 novembre 1986 e 10 febbraio 1987 sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981,
n. 689, con riferimento all'art. 3 Cost.;
che la norma è stata impugnata per la parte in cui non consente
l'applicazione di sanzioni sostitutive ai reati puniti con pena
detentiva congiunta a pena pecuniaria;
che è intervenuto innanzi a questa Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato, in diritto, che è esatto quanto annota il Pretore
circa la portata della sent. n. 148 del 1984, la quale effettivamente
aveva limitato il giudizio ai reati puniti esclusivamente con pena
pecuniaria, riservando ad altro momento quello concernente i reati
puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;
che, però, è evidentemente sfuggito al Pretore che
successivamente, con sentenza 12 dicembre 1985 n. 350, questa Corte
si è pronunziata anche sulla questione nuovamente oggi sollevata,
dichiarandola inammissibile;
che, anzi, con più ordinanze successive la questione è stata
poi dichiarata manifestamente inammissibile, anche nei confronti
dell'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata in sentenza;
che, d'altra parte, nessun diverso profilo è stato avanzato
dalle ordinanze pretoree, per cui s'impone la declaratoria di
manifesta inammissibilità;
che i giudizi vanno riuniti e le identiche questioni risolte con
unica ordinanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 77 l. 24 novembre 1981, n.
689, sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza 4
novembre 1986 e 10 febbraio 1987 (rispettivamente nn. 829/86 e 120/87
reg. ord.) con riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte