Ordinanza n. 259/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 359/1987
usata come parametro
citata
- art. 30legge 359/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto
comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre
1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1988 dal
Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e
Di Sabato Anna, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Bari, nel giudizio civile tra Di Sabato
Anna e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto la riliquidazione della
indennità premio di servizio, con ordinanza del 6 giugno 1988 (R.O.
n. 630 del 1988), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di
riliquidazione dell'indennità premio di servizio, con inclusione
degli incrementi della indennità integrativa speciale maturati
successivamente al 31 gennaio 1977, secondo la sentenza di questa
Corte n. 236 del 1986, diano luogo a corresponsione di interessi e
rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e 77
della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata
discriminerebbe irragionevolmente i crediti relativi alle somme in
esame rispetto ad ogni altro tipo di credito; limiterebbe
ingiustificatamente il diritto di difesa di una categoria di
cittadini, precludendo loro la possibilità di ottenere qualsivoglia
tipo di risarcimento per inadempimento dell'I.N.A.D.E.L., ed inoltre,
riproducendo una disposizione contenuta in un testo reiteratamente
presentato dal Governo alle Camere e convertito solo dopo quattro
mancate conversioni, porrebbe problemi di legittimità in ordine al
potere del Governo di adottare decreti a norma dell'art. 77 della
Costituzione, tanto più che gli effetti prodotti dai decreti
decaduti sono fatti salvi dall'art. 30 dello stesso decreto-legge n.
359 del 1987;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della
questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata
nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per
il ritardo nel pagamento dell'indennità premio di servizio
riliquidata nei sensi sopra indicati; mentre ha dichiarato non
fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della
rivalutazione delle somme erogate al medesimo titolo, ed ha,
altresì, dichiarato non fondata la questione, sollevata, peraltro,
nei confronti dell'art. 30 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
relativa alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione;
che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la medesima
questione, sollevata con riferimento ai due primi profili, è stata
dichiarata manifestamente inammissibile per il primo, essendo la
norma impugnata già espunta dall'ordinamento per effetto della
intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, e
manifestamente infondata quanto al secondo profilo;
che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa
declaratoria per quanto attiene ai due profili dedotti, mentre, per
quanto riguarda quello concernente il contrasto con l'art. 77 della
Costituzione, la relativa censura può ritenersi assorbita per
effetto della decisione innanzi citata (sentenza n. 1060 del 1988);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la
finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
sollevata dal Pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in
cui detta norma non prevede la corresponsione degli interessi sulle
somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di
servizio, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo
nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, nella parte in cui non prevede
la rivalutazione delle somme di cui sopra, in riferimento agli artt.
3, 24 e 113 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Bari con
l'ordinanza in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte