Ordinanza n. 259/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 333/1992
usata come parametro
citata
- art. 29Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per
il risanamento della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa
il 14 dicembre 1994 dal Pretore di Palermo nel procedimento vertente
tra il Condominio di Piazza Gentili, 12, Palermo e Fiandaca Federico,
iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il Pretore di Palermo ha sollevato, con ordinanza
emessa il 14 dicembre 1994, questione di legittimità costituzionale
- in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 11,
comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in
legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), nella parte in cui non esclude l'applicabilità
della proroga biennale dei contratti di locazione, ivi prevista, in
favore del condominio che intenda destinare l'immobile ad alloggio
del portiere;
che il giudice a quo era stato adito da un condominio locatore,
il quale aveva citato il conduttore per la convalida dello sfratto
per finita locazione contestualmente intimatogli, successivamente
allegando in udienza tale esigenza di destinazione;
che, a parere del Pretore remittente, dalla mancanza di tutela
dell'obbligo giuridico che imporrebbe all'attore di assicurare la
disponibilità dell'alloggio, deriverebbero una lesione del principio
di parità di trattamento rispetto ad altre ipotesi in cui è
possibile far valere la necessità nonché una menomazione del
diritto di agire;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che il giudice a quo rappresenta come necessità la
mera intenzione del locatore di destinare l'immobile ad alloggio del
portiere, erroneamente richiamandosi al vigente C.C.N.L. per i
portieri (del 25 maggio 1992), il quale viceversa configura la
disponibilità dell'alloggio come una conseguenza della
classificazione del lavoratore con mansioni di portiere in una
determinata categoria e non già quest'ultima come fonte di obbligo a
garantire l'alloggio stesso;
che, inoltre, la prospettazione attribuisce all'asserzione circa
tale utilizzo del bene una rilevanza del tutto impropria, trattandosi
di una destinazione che per un verso è estranea a quelle esigenze di
tutela della persona umana e della famiglia giustificative
dell'eccezione alla proroga biennale (cfr. ordinanza n. 226 del 1994)
e per altro verso non risulta neppure fatta valere nella forma della
preventiva comunicazione ex art. 29, terzo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392, bensì soltanto dedotta nel corso di un
procedimento per convalida (in cui non è stato neppure disposto il
mutamento del rito);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di
Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte