Ordinanza n. 259/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 152/1968
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 5
giugno 1997 dal tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente
tra l'I.N.P.D.A.P. e Policastrese Domenico ed altri, iscritta al n.
535 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello relativo ad una
controversia previdenziale, il tribunale di Crotone, con ordinanza
emessa il 5 giugno 1997, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove
norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali),
nella parte in cui dispone che "il diritto all'indennità di servizio
spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b)
del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di
superstiti dell'iscritto";
che, secondo il rimettente, la norma impugnata - sancendo un
ordine di precedenza tra la vedova e la prole, superstiti
dell'iscritto, nel diritto alla percezione della detta indennità
nella forma indiretta - si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.,
per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla
disciplina dettata per i dipendenti statali dall'art. 5 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032, in base al quale le predette categorie di
superstiti sono equiparate e concorrono insieme nel trattamento
dell'indennità di buonuscita.
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva
di motivazione circa la rilevanza nel giudizio a quo della sollevata
questione di legittimità costituzionale;
che, difetta altresì, qualsiasi indicazione, ancorché sommaria,
di elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto
della specifica controversia sottoposta all'esame del tribunale
rimettente;
che, pertanto, non viene osservata la prescrizione dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice è
tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini della rimessione;
che ulteriore ragione di manifesta inammissibilità va ravvisata
nell'inidoneità dell'intervento caducatorio - così come prospettato
- a ricondurre ad omogeneità i due sistemi successori posti a
comparazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n.
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti
locali), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
dal tribunale di Crotone, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte