Ordinanza n. 259/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.P.R. 638/1972
- art. 14legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 20Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 71Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 42Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme
agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme
per la delegabilità delle entrate), promosso con ordinanza emessa il
21 dicembre 1998 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Ferrari Secondo ed altri e il comune di Roma, iscritta
al n. 455 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, con ordinanza del 21 dicembre 1998, pervenuta alla
Corte costituzionale il 23 luglio 1999 (R.O. n. 455 del 1999), emessa
nel corso del giudizio proposto da alcuni soggetti, concessionari,
nel mercato ortofrutticolo di Roma, dell'uso di porzioni di
fabbricato, avverso gli atti di accertamento relativi alla tassa di
occupazione spazi ed aree pubbliche, divenuti definitivi a seguito
del silenzio dell'Intendenza di finanza di Roma sui rispettivi
ricorsi, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638
(Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati
nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di
tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità
delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità
dell'azione giudiziaria di contestazione del fondamento di detta
tassa anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo e
indipendentemente dal decorso dei relativi termini;
che il giudice a quo ha, al riguardo, richiamato la
giurisprudenza costituzionale che, nella materia tributaria, ha già
affermato che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria al previo
esperimento di rimedi amministrativi, con differimento della
proponibilità dell'azione all'esito degli stessi, ovvero dopo un
certo termine decorrente dalla data della presentazione del ricorso,
è legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o
superiori finalità di giustizia, circostanze che non sembrano allo
stesso giudice sussistenti nel caso in esame.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 132 del 1998, ha
già dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, il
predetto art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972 (peraltro espressamente
abrogato dall'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con
effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie
provinciali e regionali - 1° aprile 1996, in relazione all'art. 42
del d.lgs. n. 545 del 1992 - senza che detta abrogazione possa
influire sulla questione proposta in quanto il procedimento
giurisdizionale avanti al giudice ordinario continua ad essere
disciplinato, con riguardo ai termini e alle modalità, dalle norme
sulla giurisdizione vigenti al momento della domanda);
che pertanto, essendo stata già espunta dall'ordinamento la
norma ora denunciata, la relativa questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati
nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di
tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità
delle entrate), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte