Ordinanza n. 259/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 271Codice di procedura penale
- art. 268Codice di procedura penale
- art. 15Costituzione
- art. 226-quaterd.P.R. 447/1988
- art. 2legge 81/1987
- art. 5legge 98/1974
- art. 226-quaterlegge 59/1978
- art. 8legge 59/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21
gennaio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Pesaro nel procedimento penale a carico di L.B. ed altri, iscritta al
n. 633 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 45 dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 nel corso di
un procedimento penale nei confronti di persone imputate del delitto
di cessione illecita di sostanze stupefacenti - ordinanza pervenuta
alla Corte il 25 settembre 2000 - il giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 76 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice diprocedura penale,
nella parte in cui consente al pubblico ministero di disporre, con
provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano
compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria soltanto quando gli impianti installati nella
procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed
esistano eccezionali ragioni di urgenza;
che il giudice a quo premette di essere chiamato a
pronunciarsi, in sede di udienza preliminare, sull'eccezione della
difesa in ordine all'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 271, comma
1, cod. proc. pen., delle intercettazioni telefoniche eseguite nel
corso delle indagini preliminari mediante impianti in dotazione alla
polizia giudiziaria: inutilizzabilità conseguente alla mancata
indicazione, nel decreto del pubblico ministero che disponeva le
intercettazioni stesse, delle eccezionali ragioni di urgenza in
presenza delle quali soltanto, a norma dell'art. 268, comma 3, cod.
proc. pen., le operazioni possono essere compiute con impianti
diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica;
che il rimettente - dopo aver rilevato come, alla luce di un
consolidato orientamento giurisprudenziale, tale eccezione dovrebbe
essere accolta - ritiene, tuttavia, che il citato art. 268, comma 3,
cod. proc. pen. risulti viziato da eccesso di delega: e ciò in
quanto le condizioni della inidoneità o insufficienza degli impianti
esistenti negli uffici di procura e dell'esistenza di eccezionali
ragioni di urgenza - condizioni alle quali, in forza della norma
impugnata, resta subordinata la possibilità di avvalersi di impianti
di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - non
sarebbero in alcun modo ricollegabili alla direttiva di cui al numero
41, lettera d), dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987,
n. 81, la quale si limitava a prevedere la semplice "individuazione
degli impianti presso cui le intercettazioni possono essere
effettuate";
che la soluzione adottata dal legislatore delegato si
porrebbe altresì in contrasto con le direttive cheprevedevano, in
via generale, la facoltà del pubblico ministero di delegare alla
polizia giudiziaria il compimento di atti di indagine (n. 37) e la
massima semplificazione nello svolgimento del processo (n. 1);
che la norma impugnata violerebbe, inoltre, i principi
costituzionali di ragionevolezza e dell'obbligo del pubblico
ministero di esercitare l'azione penale;
che, infatti, l'incremento del numero delle linee telefoniche
oggetto di intercettazione renderebbe di fatto impossibile l'ascolto
di tutte le conversazioni mediante gli impianti ubicati presso le
procure della Repubblica, onde potrebbe bene accadere che tali
impianti risultino "insufficienti o inidonei", senza tuttavia che
sussistal'altro requisito delle "eccezionali ragioni di urgenza" (ad
esempio, perché l'indagine è iniziata da tempo): con la conseguenza
che, in tal caso, la pubblica accusa non potrebbe avvalersi di una
prova decisiva per l'accertamento della verità;
che un simile regime non risponderebbe, d'altro canto, ad
alcuna apprezzabile ratio, in quanto l'ascolto personale delle
conversazioni o comunicazioni da parte del pubblico ministero,
allorché l'intercettazione abbia luogo presso gli uffici di procura,
costituirebbe "quasi un'ipotesi di scuola", essendo egli costretto,
per ragioni pratiche, a delegare nella generalità dei casi
l'incombenza agli organi di polizia giudiziaria; laddove, per
converso, il controllo giurisdizionale e del pubblico ministero,
l'obbligo di depositare i cosiddetti brogliacci di ascolto e la
facoltà dei difensori degli imputati di ascoltare a loro volta le
registrazioni renderebbero "assai poco verosimile" la commissione di
abusi da parte della polizia giudiziaria (abusi che non sarebbero
comunque scongiurati dalla circostanza che le operazioni si svolgano
nei locali del palazzo di giustizia);
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentatoe difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la
declaratoria di infondatezza dellaquestione.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, ai fini della valutazione del vizio di eccesso di delega, le
norme della legge di delegazione che determinano i principi e i
criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del
complessivo contesto normativo e delle finalità ispiratrici della
delega (v., ex plurimis, sentenze n. 96 del 2001 e n. 276, n. 292 e
n. 415 del 2000);
che, nella specie, in verità, già da un punto di vista
puramente logico-letterale, la direttiva di cui al numero 41, lettera
d), dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale) si presenta incompatibile con quella
ampia discrezionalità del pubblico ministero nella scelta della
sedes di svolgimento delle operazioni di intercettazione, che il
rimettente sostanzialmente postula;
che nel compito, conferito all'esecutivo dalla direttiva
citata, di individuare "gli impianti presso cui le intercettazioni
telefoniche possono essere effettuate" è chiaramente insita,
difatti, una "regola di selezione" degli impianti stessi, il cui
termine di riferimento non può che essere rappresentato dalle
esigenze di garanzia evocate nell'art. 15, secondo comma, Cost., in
tema di limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni;
che la validità dell'assunto risulta ancor più evidente,
peraltro, ove si tenga conto dello sviluppo normativo che sta a monte
del criterio di delega in parola;
che tale sviluppo prende per vero origine dall'affermazione,
fatta da questa Corte nella vigenza del codice di procedura penale
del 1930, in forza della quale vanno ricondotte alla previsione
dell'art. 15, secondo comma, della Costituzione anche le "garanzie"
di ordine più propriamente "tecnico", attinenti alla predisposizione
di servizi tali da consentire all'autorità giudiziaria "anche di
fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle
intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti
dell'autorizzazione", ed al conseguente auspicio dell'intervento
legislativo occorrente a tal fine (v. sentenza n. 34 del 1973);
che, di seguito a tale pronuncia, il legislatore aveva,
quindi, dapprima stabilito che le intercettazioni dovessero
effettuarsi esclusivamente mediante impianti installati nelle procure
della Repubblica, salva la facoltà di utilizzare, in via
transitoria, gli impianti di pubblico servizio, fin quando gli uffici
giudiziari non fosseroadeguatamente attrezzati (art. 226-quater,
primo comma, del codice di procedura penale del 1930, aggiunto
dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98); e poi consentito - a
fronte della perdurante insufficienza degli impianti installati
presso le procure - di utilizzare, ma solo "per ragioni di urgenza",
anche gli "impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria"
(nuovo secondo comma del citato art. 226-quater, come sostituito
dall'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191);
che, in questa prospettiva, confermando la regola per cui le
intercettazioni "possono essere compiute esclusivamente per mezzo
degli impianti installati nella procura della Repubblica", e
puntualizzando ulteriormente i presupposti che legittimano, in via
derogatoria, l'utilizzazione di impianti di pubblico servizio o
indotazione alla polizia giudiziaria - con la previsione, a fianco
delle "ragioni di urgenza" (qualificate peraltro come "eccezionali"),
del concorrente requisito dell'insufficienza o inidoneità degli
impianti di procura, nonché dell'obbligo di motivazione del
provvedimento del pubblico ministero - la disposizione dell'art. 268,
comma 3, del nuovo codice di rito si colloca pienamente nel solco
tracciato dal legislatore delegante;
che per quanto attiene, poi, alla dedotta violazione
dell'art. 3 Cost., questa Corte ha già di recente chiarito che
l'avere il legislatore privilegiato "l'impiego degli apparati
esistenti negli uffici giudiziari, dettando una disciplina volta a
circoscrivere con apposite garanzie l'uso di impianti esterni", non
può dirsi, in sé, "sceltaarbitraria ..., avuto anche riguardo alla
particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e
libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata": e ciò
proprio perché si tratta di scelta finalizzata ad "evitare che gli
organi deputati alla esecuzione delle operazioni di intercettazione
ed al relativo ascolto" possano "operare controlli sul traffico
telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte
dell'autorità giudiziaria" (v. ordinanza n. 304 del 2000);
che manifestamente insussistente appare, infine, l'asserita
compromissione dell'art. 112 Cost., trattandosi di disposizione che
non incide sull'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione
penale, ma stabilisce, con finalità di salvaguardia di un valore di
rango costituzionale e conseguenti riflessi sul piano
dell'utilizzabilita(ex art. 271, comma 1, cod. proc. pen.), le
"garanzie tecniche" di espletamento di un mezzo di ricerca della
prova particolarmente invasivo;
che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112
della Costituzione, dal giudice per le indaginipreliminari del
tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte