Ordinanza n. 26/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U.
delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1961 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il curatore del
fallimento della "Società Libera Marittima" e l'Esattoria comunale di
Roma, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al
Tribunale di Roma è stata sollevata d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n.
645, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della
Costituzione;
che il Tribunale ha in conseguenza sospeso il giudizio e trasmesso
gli atti a questa Corte;
che davanti a questa Corte si è costituita l'Esattoria comunale di
Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Barrabini, che nelle
deduzioni depositate il 25 agosto 1961 ha concluso perché la Corte
dichiari non fondata la proposta questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello
Stato, con atto di intervento depositato il 23 agosto 1961, concludendo
anch'esso perché la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 209, in riferimento alla norma contenuta
nell'art. 24 della Costituzione, e con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962
la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità delle
norme contenute nel medesimo articolo, in riferimento all'art. 113
della Costituzione;
che le questioni non vengono proposte nell'ordinanza di rimessione
sotto nuovi profili, tali da indurre la Corte a mutare la sua
decisione, che pertanto deve essere confermata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte
dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento
alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte