Ordinanza n. 26/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 751/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e
riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti e altre disposizioni in materia tributaria) promossi con due
ordinanze emesse il 24 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Monza, sui ricorsi proposti da Cerera Angelo e da
Boccalari Edoardo, rispettivamente iscritte ai nn. 131 e 132 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17 giugno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Monza, con
due ordinanze - identicamente motivate - emesse il 24 maggio 1978 (ma
pervenute alla Corte il 18 febbraio 1981), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976,
n. 751, "nella parte in cui imputa i redditi dei figli minori a
ciascuno dei coniugi in parti uguali nel solo caso in cui entrambi
siano titolari di redditi propri", in riferimento agli artt.3 e 53
Cost.;
e che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la proposta
impugnativa.
Considerato che i giudizi vanno riuniti, dal momento che in
entrambi si tratta di un'identica questione di legittimità
costituzionale;
e che, per altro, le due ordinanze non recano alcun cenno sulla
rilevanza dell'impugnativa da esse sollevata, né sulle fattispecie
sottoposte all'esame del giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976,
n. 751, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Monza con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte