Ordinanza n. 26/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55d.P.R. 634/1972
- art. 77d.P.R. 634/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 77,
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio
1979 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Bologna, iscritta al
n. 909 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 4 maggio 1979 la
Commissione tributaria di secondo grado di Bologna ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 77 d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in
riferimento agli artt. 53 e 73 della Costituzione;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Considerato che, avanti all'eccezione d'illegittimità
costituzionale, l'ordinanza dà atto sussistere questione di
ammissibilità del ricorso, verifica che tuttavia viene posposta "al
definitivo";
che peraltro, come eccepito dall'Avvocatura, non è consentito
al giudice a quo di "acquisire la decisione della Corte
costituzionale solo per la eventualità che si renda necessaria
l'applicazione, al caso in esame, delle norme della cui legittimità
si dubita";
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile
difettando di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 55 e 77 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634
(Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli
artt. 53 e 73 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte